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doppio box pertinenziale

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L'acquisto delle pertinenze alla prima casa: norme complesse e talora ingiuste

Cosa dicono le circolari delle Finanze. La detrazione del 36%

Il testo unico delle imposte di registro chiarisce che le agevolazioni sono concesse anche per l'acquisto delle pertinenze all'abitazione, purché classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7 (cioè depositi, magazzini, laboratori, box, garage, autorimesse, posti auto).
L'acquisto con imposta di registro agevolata di una pertinenza può essere fatto anche in seguito, con rogito separato (in espressa eccezione alla regola generale). A certe condizioni, però.
La prima è che anche l'acquisto precedente dell'abitazione, a cui è aggiunta in seguito la pertinenza, sia stato fatto con l'aliquota agevolata. Perciò se per esempio un cittadino ha ereditato tempo fa la casa dai genitori e vi abita, e vuole aggiungerci un box comprato solo ora, deve pagare per intero le imposte.
Non è finita: se la pertinenza è acquistata con atto soggetto all'Iva, l'acquisto deve essere fatto con lo stesso atto con cui si compra la casa, e non con un atto separato. Queste due interpretazioni letterali della legge, prive di senso e probabilmente anti-costituzionali, sono però quelle adottate dalle Finanze (Circolare 19/2001).
E' consentito pagare l'aliquota ridotta per una sola pertinenza per categoria. Quindi si può acquistare un solo box, un solo magazzino o un solo laboratorio. Pertanto se si comprano due box, o due magazzini, uno solo ha l'acquisto agevolato. Viceversa niente vieta di godere l'aliquota agevolata se sia acquista sia un box che un magazzino, perché sono pertinenze di categoria diversa.
Attenzione, infine: l'articolo 24 del Testo Unico stabilisce anche che accessori e pertinenze di un appartamento sono presunti dal Fisco come ceduti insieme all'immobile "a meno che siano esclusi espressamente dalla vendita o si provi, con atto che abbia acquistato data certa mediante la registrazione, che appartengono ad un terzo o sono stati ceduti all'acquirente da un terzo".

Acquisto dei box e 36%
Non va dimenticato che sulla ristrutturazione, ma anche sull'acquisto di un box nuovo, purchè pertinenza della prima casa, il cittadino ha diritto di godere della detrazione del 36% in dieci rate da operare nella dichiarazione dei redditi fino al 31 dicembre 2003. Probabilmente nel 2004 la detrazione salirà al 41% (la misura è in discussione nella nuova Finanziaria).
Stavolta non opera però la regola che il box comprato debba essere uno solo (se ne possono comprare anche due o tre, a dimostrazione del fatto che la legge è piena di contraddizioni). Il 36% si applica comunque anche per il box pertinenza di una seconda casa.
Ai sensi del 36% non è detraibile la spesa per l'acquisto del garage nuovo, bensì le spese di realizzazione. Esse escludono le spese generali, i costi per l'installazione del cantiere, il valore dell'area e il profitto dell'impresa conseguito dalla vendita.
Comprendono invece quelle sostenute per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, per l'eventuale relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti, per le prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento, per l'Iva, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, per le autorizzazioni, per le denuncie di inizio lavori, per gli oneri di urbanizzazione. Occorre quindi una dichiarazione dell'impresa che quantifichi le spese di realizzazione, oltre al loro pagamento per bonifico bancario ed infine l'invio della Comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara (via Rio Sparto, 21, 65100 Pescara), con i necessari documenti allegati, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa alla prima delle dieci rate di detrazione.
 
mi pare alla fine di averti risposto correttamente..no?
in questo marasma non è che ci si può ricordare tutto e al volo..
d'altra parte anche tu non ti sei "ricordato" di chiedere subito all'agenzia entrate..ehehhe

ciao
 
Sì, ma la mia ultima risposta l'ho mandata prima di leggere la tua ultima con cui mi davi ragione e gentilmente mi mandavi la circolare.
Chiedere prima all'Agenzia delle Entrate? Sai benissimo che i tempi di attesa sono a volte troppo lunghi e poi anche loro devono interpretare...
Quindi grazie della circolare 57/e che era l'anello mancante ed evviva gli autosilos...
Ciao.
 
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