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Domicilio fiscale al 1.1.2023 errato in CU

Buongiorno a tutti,

vi spiego in breve la storia: in data 28.12.2022 ho cambiato residenza da Napoli a Nocera Inferiore; comunicato il tutto al datore di lavoro ad inizio 2023, quest'ultimo evidentemente non ha potuto modificare la prima busta paga utile (gennaio) e per tutto l'anno ho pagato le addizionali comunali al comune di Napoli al posto di quello di Nocera Inferiore.

Morale della favola nella CU 2024 la residenza al 01.01.2023 è errata poiché risulta NAPOLI e la residenza al 01.01.2024 risulta corretta poiché risulta a Nocera.

Ora in fase di 730 devo andare io a modificare questo dato? Online leggevo che se la residenza viene cambiata dopo il 3 novembre non è necessario aggiornarla (?) ma ho un sacco di confusione in testa e non vorrei fare stupidate.

Attendo vostre

Grazie mille
 
Grazie mille!

Approfitto della vostra disponibilità per un'altra domanda, se in più ho un contratto di affitto cointestato (contratto di locazione in regime convenzionale) il 730 precompilato mi avvisa che "potrebbero esserci detrazioni" ; ho bisogno di un fiscalista per aggiornare il 730 o posso farlo anche in autonomia? Ho un reddito inferiore a 25.000 e 28 anni, l'affitto è pari a 7.800 annui
 

STUDIOCEL

Utente
Da Caf Acli...


DETRAZIONE IN CASO DI CONTRATTI IN LIBERO MERCATO

La prima casistica è quella della detrazione d’imposta per gli inquilini a basso reddito. Ai contribuenti, infatti, titolari di contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431 del 9 dicembre 1998, spetta una detrazione pari a:
  • 300 euro, se il reddito complessivo non supera la soglia di 15.493,71 euro;
  • 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non alla soglia di 30.987,41 euro.

Se il reddito complessivo supera quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione. Il beneficio può essere fruito anche se il contratto è stato stipulato e automaticamente prorogato prima dell’entrata in vigore della Legge 431/1998, visto che in base all’art. 2, comma 6, si intende rinnovato ai sensi della stessa Legge. Analogamente, la detrazione può essere fruita anche se nel contratto di locazione non è menzionato il riferimento alla Legge.

DETRAZIONE IN CASO DI CONTRATTI CONCORDATI

Se poi il contratto di locazione viene stipulato sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (cosiddetto “canone convenzionato o concordato"), la detrazione d’imposta è di:

  • 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera la soglia di 15.493,71 euro;
  • 247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non alla soglia di 30.987,41 euro.

DETRAZIONE PER GIOVANI CHE VIVONO IN AFFITTO
C’è poi la casistica dei giovani che vivono in affitto. Fino alla data del 31 dicembre 2021 rientrano in questo beneficio i soggetti compresi tra i 20 e i 30 anni, per i quali spetta (per i primi tre anni di contratto stipulato ai sensi della legge 431/98) una detrazione fissa di 991,60 euro, a patto però che il loro reddito complessivo non sia superiore a 15.493,71 euro.

Invece a partire dal 1° gennaio 2022 (e quindi con effetto dalle dichiarazioni 2023 in poi) la detrazione per i giovani inquilini viene modificata con le seguenti novità:


  • viene estesa ai locatari fino ai 31 anni non compiuti;
  • viene applicata anche per l’affitto di una sola parte dell’appartamento, non necessariamente di tutta la casa, a patto che il locatario stabilisca la residenza nell’immobile;
  • spetta per i primi quattro anni di contratto, quindi non è più limitata ai primi tre;
  • ammonta a 991,60 euro, oppure, se superiore, al 20% del canone annuo, comunque non oltre 2.000 euro (cioè in pratica: se il 20% del canone annuo è superiore alla misura standard di 991,61 euro, l’inquilino potrà portare in detrazione quel 20% di canone anziché 991,61 euro, fino comunque a 2.000 euro).
Confermato infine il requisito secondo cui il giovane abbia un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.

DETRAZIONE PER CHI TRASFERISCE LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO

La normativa include inoltre il caso di quelle persone che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione. A vantaggio di questi contribuenti, infatti, è prevista una detrazione:

  • di 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;
  • oppure di 495,80 euro, se il reddito complessivo è compreso tra i 15.493,72 e i 30.987,41 euro.

Quest'ultima agevolazione, tuttavia, è applicata a condizione che:
  • il lavoratore abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo
  • il nuovo comune si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione
  • la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione.

La detrazione, poi, può essere fruita nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2011, la detrazione verrà applicata in relazione ai periodi d’imposta 2011, 2012 e 2013.

DETRAZIONE PER L'AFFITTO DI STUDENTI FUORI SEDE

C’è infine la casistica dei contratti di locazione stipulati dagli studenti universitari che frequentano atenei situati in Comuni diversi da quello di residenza. La detrazione, in tal caso, spetta nella misura del 19% ed è calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro. La condizione, però, e che gli immobili oggetto di locazione siano situati nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi. Essi inoltre devono essere distanti almeno 100 Km dal comune di residenza. Oltre ai contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431 del 9 dicembre 1998, la detrazione si applica anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. Per i contratti di sublocazione, la detrazione non è ammessa...
 
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