ciao, innanzitutto è da vedere se si è in una fase di "sospensione" oppure se vi è continuità "temporanea" di lavoro dipendente...allo scadere del contratto di lavoro e quindi avviati al regolare licenziamento, oltre la retribuzione regolar, preavviso e altro, il tfr viene regolato in 2 tempi:
il primo per quanto riguarda antencedente la dichiarazione di fallimento, il secondo in proporzione al periodo lavorato sotto "fallimento".
per quanto riguarda il tfr del primo periodo, verrà insinuato nel passivo, mentre per il tfr maturato in dipendenza del "curatore" questi verrà liquidato su precedente autorizzazione da parte del tribunale.
in caso il secondo periodo non sussista, perchè non richiesto o non concesso, si riportatutto al primo punto...in entambi i casi cmq i lavoratori una volta insinuatisi al passivo, dovranno rivolgersi al fondo di garanzia dell'INPS chiedendo l'anticipazione del tfr. questi cmq, puo' essere restituito (essendo somma cmq trattenuta e di spettanza del dipendente)solo dopo che il rapporto di lavoro è cessato, e se....per vari motivi il curatore dovesse allungare i tempi si puo' richiedere un termine massimo.