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Diritto CCIAA e società con esercizio a cavallo del 31 dicembre

Contabile

Utente
Mi è stato chiesto se una società con esercizio 1 ottobre 200x -30 settembre 200x deve ravvedere o meno il pagamento del diritto CCIAA da effettuarsi entro il 18 giugno prossimo venturo.

La risposta è posivita.

Occorre ravvedere,vedasi Circ. Ministero Attività Produttive 4 giugno 2003 n. 553291

Si riporta esempio:

Un'impresa con esercizio "1° ottobre anno X - 30 settembre dell'anno X+1" (esercizio a cavallo) approva il relativo bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dello stesso esercizio. Poiché la stessa deve versare il primo acconto dell'imposta per l'esercizio "1° ottobre dell'anno X+1 - 30 settembre dell'anno X+2" entro il 16 del 6° mese successivo alla chiusura dell'esercizio precedente (quindi entro il 16 marzo dell'anno X+2), la stessa deve quindi effettuare entro tale data il versamento del diritto annuale per l'anno X+1, commisurato al fatturato dell'anno X.

Modalità di ravvedimento:

Nei casi di omesso o insufficiente versamento del diritto annuale è possibile avvalersi del ravvedimento operoso sanando spontaneamente la violazione - a condizione che la stessa non sia ancora stata constatata - mediante versamento del diritto omesso, maggiorato degli interessi moratori e delle sanzioni ridotte ad 1/8 ovvero ad 1/5 della sanzione minima prevista (30%) per l'omesso versamento a seconda che il versamento sia eseguito entro 30 giorni ovvero entro un anno dalla scadenza del termine ordinario di pagamento.

Entro i 30 gg sanzione 3,75%

Entro l'anno sanzione 6%

Il ravvedimento deve essere operato mediante presentazione del modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo (Ris. Min. 23 maggio 2003 n. 115/E):
- 3850, per l'importo del diritto non versato;
- 3851, per gli interessi moratori;
- 3852 per la sanzione ridotta.

Le sanzioni e gli interessi sono versati con le stesse modalità previste per il diritto annuale ma non è ammessa la compensazione.
 
Riferimento: Diritto CCIAA e società con esercizio a cavallo del 31 dicembre

Mi è stato chiesto se una società con esercizio 1 ottobre 200x -30 settembre 200x deve ravvedere o meno il pagamento del diritto CCIAA da effettuarsi entro il 18 giugno prossimo venturo.

La risposta è posivita.

Occorre ravvedere,vedasi Circ. Ministero Attività Produttive 4 giugno 2003 n. 553291

Si riporta esempio:

Un'impresa con esercizio "1° ottobre anno X - 30 settembre dell'anno X+1" (esercizio a cavallo) approva il relativo bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dello stesso esercizio. Poiché la stessa deve versare il primo acconto dell'imposta per l'esercizio "1° ottobre dell'anno X+1 - 30 settembre dell'anno X+2" entro il 16 del 6° mese successivo alla chiusura dell'esercizio precedente (quindi entro il 16 marzo dell'anno X+2), la stessa deve quindi effettuare entro tale data il versamento del diritto annuale per l'anno X+1, commisurato al fatturato dell'anno X.

Modalità di ravvedimento:

Nei casi di omesso o insufficiente versamento del diritto annuale è possibile avvalersi del ravvedimento operoso sanando spontaneamente la violazione - a condizione che la stessa non sia ancora stata constatata - mediante versamento del diritto omesso, maggiorato degli interessi moratori e delle sanzioni ridotte ad 1/8 ovvero ad 1/5 della sanzione minima prevista (30%) per l'omesso versamento a seconda che il versamento sia eseguito entro 30 giorni ovvero entro un anno dalla scadenza del termine ordinario di pagamento.

Entro i 30 gg sanzione 3,75%

Entro l'anno sanzione 6%

Il ravvedimento deve essere operato mediante presentazione del modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo (Ris. Min. 23 maggio 2003 n. 115/E):
- 3850, per l'importo del diritto non versato;
- 3851, per gli interessi moratori;
- 3852 per la sanzione ridotta.

Le sanzioni e gli interessi sono versati con le stesse modalità previste per il diritto annuale ma non è ammessa la compensazione.

Il ravvedimento solo se il 16.3.07 non ha fatto il versamento dovuto;per il bilancio chiuso al 30.9.07 in caso contrario nessum ravvedimento
 
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