Contabile
Utente
Mi è stato chiesto se una società con esercizio 1 ottobre 200x -30 settembre 200x deve ravvedere o meno il pagamento del diritto CCIAA da effettuarsi entro il 18 giugno prossimo venturo.
La risposta è posivita.
Occorre ravvedere,vedasi Circ. Ministero Attività Produttive 4 giugno 2003 n. 553291
Si riporta esempio:
Un'impresa con esercizio "1° ottobre anno X - 30 settembre dell'anno X+1" (esercizio a cavallo) approva il relativo bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dello stesso esercizio. Poiché la stessa deve versare il primo acconto dell'imposta per l'esercizio "1° ottobre dell'anno X+1 - 30 settembre dell'anno X+2" entro il 16 del 6° mese successivo alla chiusura dell'esercizio precedente (quindi entro il 16 marzo dell'anno X+2), la stessa deve quindi effettuare entro tale data il versamento del diritto annuale per l'anno X+1, commisurato al fatturato dell'anno X.
Modalità di ravvedimento:
Nei casi di omesso o insufficiente versamento del diritto annuale è possibile avvalersi del ravvedimento operoso sanando spontaneamente la violazione - a condizione che la stessa non sia ancora stata constatata - mediante versamento del diritto omesso, maggiorato degli interessi moratori e delle sanzioni ridotte ad 1/8 ovvero ad 1/5 della sanzione minima prevista (30%) per l'omesso versamento a seconda che il versamento sia eseguito entro 30 giorni ovvero entro un anno dalla scadenza del termine ordinario di pagamento.
Entro i 30 gg sanzione 3,75%
Entro l'anno sanzione 6%
Il ravvedimento deve essere operato mediante presentazione del modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo (Ris. Min. 23 maggio 2003 n. 115/E):
- 3850, per l'importo del diritto non versato;
- 3851, per gli interessi moratori;
- 3852 per la sanzione ridotta.
Le sanzioni e gli interessi sono versati con le stesse modalità previste per il diritto annuale ma non è ammessa la compensazione.
La risposta è posivita.
Occorre ravvedere,vedasi Circ. Ministero Attività Produttive 4 giugno 2003 n. 553291
Si riporta esempio:
Un'impresa con esercizio "1° ottobre anno X - 30 settembre dell'anno X+1" (esercizio a cavallo) approva il relativo bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dello stesso esercizio. Poiché la stessa deve versare il primo acconto dell'imposta per l'esercizio "1° ottobre dell'anno X+1 - 30 settembre dell'anno X+2" entro il 16 del 6° mese successivo alla chiusura dell'esercizio precedente (quindi entro il 16 marzo dell'anno X+2), la stessa deve quindi effettuare entro tale data il versamento del diritto annuale per l'anno X+1, commisurato al fatturato dell'anno X.
Modalità di ravvedimento:
Nei casi di omesso o insufficiente versamento del diritto annuale è possibile avvalersi del ravvedimento operoso sanando spontaneamente la violazione - a condizione che la stessa non sia ancora stata constatata - mediante versamento del diritto omesso, maggiorato degli interessi moratori e delle sanzioni ridotte ad 1/8 ovvero ad 1/5 della sanzione minima prevista (30%) per l'omesso versamento a seconda che il versamento sia eseguito entro 30 giorni ovvero entro un anno dalla scadenza del termine ordinario di pagamento.
Entro i 30 gg sanzione 3,75%
Entro l'anno sanzione 6%
Il ravvedimento deve essere operato mediante presentazione del modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo (Ris. Min. 23 maggio 2003 n. 115/E):
- 3850, per l'importo del diritto non versato;
- 3851, per gli interessi moratori;
- 3852 per la sanzione ridotta.
Le sanzioni e gli interessi sono versati con le stesse modalità previste per il diritto annuale ma non è ammessa la compensazione.