DIRITTI ANNUALI DELLA CAMERA DI COMMERCIO
Con il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 28 marzo 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio, sono stati confermati gli importi 2005 relativi al
diritto annuale delle Camere di Commercio.
Il diritto annuale camerale deve essere corrisposto da ogni impresa iscritta o annotata nel
Registro delle imprese tenuto presso ciascuna Camera di commercio. Nel caso in cui la
sede legale o principale dell’impresa venga trasferita in un’altra provincia, il diritto dovrà
essere versato alla Camera di commercio cui l’impresa risultava iscritta alla data del 1°
gennaio, oppure alla data di costituzione dell’impresa, se successiva.
Sono tenute a versare il diritto annuale le imprese iscritte:
· sia nella sezione ordinaria del Registro delle imprese,
· sia iscritte nelle sezioni speciali
Tra i soggetti obbligati sono comprese altresì:
· le società in liquidazione;
· le società inattive dalla costituzione;
· le società che abbiano cessato l’attività nel corso dell’anno;
· le unità locali di imprese residenti in Italia o all’estero
IMPORTI IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE
1. IMPRESE INDIVIDUALI 80,00 EURO
2. SOCIETA’ SEMPLICI AGRICOLE 80,00 EURO
3. SOCIETA’ SEMPLICI NON AGRICOLE 144,00 EURO
4. SOCIETA’ TRA AVVOCATI 170,00 EURO
IMPORTI IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA
1. IMPRESE INDIVIDUALI 93,00 EURO
2. SOCIETA’ COOPERATIVE E CONSORZI 93,00 EURO
3. SOCIETA’ DI PERSONE 170,00 EURO
4. SOCIETA’ DI CAPITALI 373,00 EURO
Il versamento, per le nuove imprese, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla
presentazione della domanda dell’iscrizione o dell’annotazione. Esse possono provvedere
al versamento dei diritti:
· tramite Modello F24;
· direttamente allo sportello della Camera di Commercio competente.
Le imprese devono versare il diritto alle Camere di Commercio anche per le proprie unità
locali, situati in un luogo diverso da quello della sede, nei quali l’impresa esercita
stabilmente una o più attività economiche, dotato di autonomia e di tutti gli strumenti
necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono
imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni/prestazione di
servizi (ad esempio, officine, magazzini, laboratori, ecc.).
L’art. 5 del Decreto specifica che per ciascuna delle proprie unità locali le imprese
versano, in favore delle Camere di Commercio nel cui territorio hanno sede le unità locali,
un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di €
120.
E’ previsto, invece, il versamento di un diritto annuale pari a € 110 presso la Camera di
Commercio in cui hanno sede per:
· le unità locali presenti sul territorio nazionale e appartenenti ad imprese con sede
principale all’estero (art. 9, comma 2, lett. b), D.P.R. n. 581/1995);
· le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero
Il diritto annuale deve essere versato, tramite modello F24, in un’unica soluzione entro il
termine previsto per il pagamento del 1° acconto delle imposte sui redditi, quindi:
· per le persone fisiche e le società di persone: entro il 20 giugno 2006, ovvero entro
il 20 luglio (in quest’ultimo caso, con maggiorazione dello 0,40%);
· per i soggetti IRES:
o entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello in cui si è chiuso il
periodo di imposta (20 giugno per i soggetti con periodo di imposta
coincidente con l’anno solare);
o entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del
bilancio o rendiconto, nel caso in cui tale approvazione avvenga oltre
quattro mesi dalla data di chiusura dell’esercizio;
o entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui il bilancio o
rendiconto doveva essere approvato, in mancanza di approvazione dello
stesso.
Il codice tributo da utilizzare per il versamento è: 3850
In ogni caso, il versamento può essere effettuato anche fino al 30° giorno successivo al
termine di scadenza, con una maggiorazione dello 0,40% che deve essere versata, sommata
al diritto annuale, con il medesimo codice tributo.
In caso di versamento omesso o effettuato oltre il termine stabilito, sono previste le
seguenti sanzioni:
1. in caso di ritardato versamento: sanzione compresa tra il 10% e il 100%
dell’ammontare del diritto dovuto;
2. in caso di omissione: sanzione compresa tra il 30% e il 100%.
In caso di violazione non ancora constatata, si può ricorrere all’istituto del ravvedimento
operoso, la sanzione si riduce a:
1. a 1/8 della sanzione prevista per tardivo versamento (dal 10% al 100%), se il
pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il
versamento del diritto;
2. ad 1/5 della sanzione prevista per omesso versamento (dal 30% al 100%), se il
pagamento viene eseguito entro 1 anno dalla scadenza del termine di pagamento.
Il ravvedimento si perfeziona con l’esecuzione contestuale di tutti i versamenti mediante il
modello F24 ed utilizzando i seguenti:
§ 3851, per gli interessi moratori
§ 3852, per la sanzione.