a titolo informativo , non avendo specifici casi , indico quanto mi risulta da circolari in possesso :
art.86 dpr 917
le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito , se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni. a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei success., ma non oltre il quarto.
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cassazione n.2992/1996 21.10.1998 n.10412
nel caso i cui beni non completamente ammortizzati siano eliminati dal complesso produttivo, il conto residuo che concorre alla determ.dell'imponibile è determinato tenendo conto degli ammortamenti effett.operati ( nel caso del terreno sappiamo che non esistono ammortamenti), anche qualora questi siano stati calcolati in misura inferiore di oltre la metà a quella mass.fiscal.consentita.
tale diff.è recuperabile all'atto dell'alienazione o dell'eliminazione del cespite e influiosce sul calcolo della plusv.o nminus.fiscal.riconosciuta.
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per quanto riguarda la cessione di area edificabile indicata nella legge 266/2005 comi 495.496.497 ( quindi con la tassazione del 12.5% in sede di rogito) la stessa interessa solo se la cessione avviene tra PRIVATI.
NON SI APPLICA se l'acquirente è una impresa di costruzione o compravendita.