<HTML>Anche i seguenti altri familiari possono essere considerati a carico:
il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
i discendenti dei figli;
i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi);
i generi e le nuore;
il suocero e la suocera;
i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
nonni e le nonne (compresi quelli naturali).
Questo secondo tipo di familiari possono essere a carico solo a queste condizioni: devono convivere con il contribuente, oppure, devono ricevere, sempre dal contribuente in questione, assegni
alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
pg28 unico2002</HTML>