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Detrazione spese mediche genitore non convivente

MosIla

Utente
Buonasera,
Vorrei un parere in merito a questa situazione: mia madre non convive con me, ha esenzione per patologia, è incapiente e lo scorso novembre ho sostenuto una spesa di circa 30mila euro per un intervento a cui si è sottoposta. Le fatture sono intestate a lei, quindi si procederebbe con eventuale autocertificazione, ma le mie domande sono:

- posso metterla a mio carico anche se non convivente?
- diversamente, essendo lei incapiente, posso ugualmente detra queste spese o dovrebbe, per forza, risiedere con me?

Grazie in anticipo
 
La risposta la trova nelle istruzioni del 730-
Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2023 hanno posseduto un reddito complessivo uguale
o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni
che nel 2023 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Nel limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno
computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:
 il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
 le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti
direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
 la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto
esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
 il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
 il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività
d’impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190).
Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:
 il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
 i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o
meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria
“altri familiari”.
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo
stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
 il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
 i discendenti dei figli;
 i genitori (compresi quelli adottivi);
 i generi e le nuore;
 il suocero e la suocera;
 i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
 i nonni e le nonne.
Se nel corso del 2023 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.
 
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