Buongiorno a tutti.
Lo scorso ottobre 2010 io sottoscritto, persona fisica, ho acquistato dalla società X un appartamento il quale - come tutto il condominio composto da più enti posseduti da diversi proprietari - è stato restaurato dall'impresa Y.
In seguito a mie ricerche ho potuto appurare che nel caso in cui viene venduto l’immobile sul quale è stato eseguito l’intervento di recupero edilizio prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate viene trasferito all’acquirente dell’immobile (solo se si tratta, però, di persona fisica). Ovvero che il diritto per le detrazioni non utilizzate dal venditore (e in questo caso la società X non ha potuto usufruirne in quanto società e non persona fisica) spettano per i rimanenti periodi di imposta all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.
L’orientamento mi sembra che sia stato ribadito nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 10/06/2004 affermando che il diritto alla detrazione và riferito alla singola unità immobiliare e non più alla persona che abbia sostenuto le spese. Inoltre, la congruità per benefici goduti per le detrazioni IRPEF non andrà dimostrata attraverso le spese effettivamente sostenute ma attraverso dichiarazione dell'amministratore del condominio con la quale risulterò intestatario del diritto alle deduzioni.
Volevo quindi sapere se l'interpretazione qui sopra descritta è valida e pertanto se potrò beneficiare delle detrazione del 36%. Un funzionario delle agenzie delle entrate (ma non si è detto sicuro di questo!
) mi ha invece detto che non ne posso beneficiare in quanto il diritto alla detrazione non esisteva in capo alla società e pertanto non può trasmettersi a me medesimo.
In attesa di un Vs. gentile riscontro, porgo i miei più cordiali saluti
Tommaso V.
Lo scorso ottobre 2010 io sottoscritto, persona fisica, ho acquistato dalla società X un appartamento il quale - come tutto il condominio composto da più enti posseduti da diversi proprietari - è stato restaurato dall'impresa Y.
In seguito a mie ricerche ho potuto appurare che nel caso in cui viene venduto l’immobile sul quale è stato eseguito l’intervento di recupero edilizio prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate viene trasferito all’acquirente dell’immobile (solo se si tratta, però, di persona fisica). Ovvero che il diritto per le detrazioni non utilizzate dal venditore (e in questo caso la società X non ha potuto usufruirne in quanto società e non persona fisica) spettano per i rimanenti periodi di imposta all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.
L’orientamento mi sembra che sia stato ribadito nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 10/06/2004 affermando che il diritto alla detrazione và riferito alla singola unità immobiliare e non più alla persona che abbia sostenuto le spese. Inoltre, la congruità per benefici goduti per le detrazioni IRPEF non andrà dimostrata attraverso le spese effettivamente sostenute ma attraverso dichiarazione dell'amministratore del condominio con la quale risulterò intestatario del diritto alle deduzioni.
Volevo quindi sapere se l'interpretazione qui sopra descritta è valida e pertanto se potrò beneficiare delle detrazione del 36%. Un funzionario delle agenzie delle entrate (ma non si è detto sicuro di questo!
In attesa di un Vs. gentile riscontro, porgo i miei più cordiali saluti
Tommaso V.