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Detrazione 36% spese ristrutturazione -Cause di decadenza dal beneficio

M

michele

Ospite
<HTML>Tra le cause di decadenza dal beneficio della detrazione del 36% per lavori di ristrutturazione c'è fra gli altri il "non aver ottemperato agli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro...".
Ci si riferisce solo agli obblighi dell'impresa appaltatrice dei lavori oppure, facendo il caso di un condominio, anche all'obbligo dell'Amministratore di nominare un responsabile sicurezza lavori (come da Dlgs 494)? La mancata nomina di un responsabile lavori, oltre ad essere contestabile dall'ASL ed eventuali altri enti competenti, è quindi anche una potenziale causa di decadenza dal beneficio del 36%?
Grazie!</HTML>
 
A

Antoniobis

Ospite
<HTML>Non tutte le attività edilizie debbono necessariamente compiere tutte le procedeure dettate dal DLgs 494/96 nel senso che la nomina del coordinatore della sicurezza si impone per i cantieri ove vi siano più imprese,anche non contempraneamente, con entità presunta dei lavori pari o superiore a 200 uomini giorno.
Negli altri casi, quindi con la presenza di una sola impresa non corre l'obbligo della nomina.
Il tuo quesito parla tuttavia del responsabile dei lavori in modo generico.
Tale figura (non tecnica) si identifica per legge con il COMMITTENTE o nell'amministratore del Condominio,
Saluti</HTML>
 
M

michele

Ospite
<HTML>Sì, però il Dlgs 494/96 prevede che il committente (in questo caso l'amministratore) possa designare un responsabile lavori. Ed è questo ciò che è accaduto.
Grazie e saluti</HTML>
 
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