Gio.
Utente
L'Agenzia delle Entrate e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno diramato congiuntamente la circolare n. 3/E avente per oggetto ulteriori chiarimenti sulla detassazione delle componenti della retribuzione collegate a incrementi di produttività (cosiddetto salario di produttività).
Secondo le prime osservazioni di Confindustria nazionale, si richiama l'attenzione sul fatto che nell'interpretazione dell'Agenzia e del Ministero, rientrano nell'agevolazione solo le somme erogate nell'ambito di "accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali". La circolare però precisa che sono considerati utili gli accordi "anche preesistenti alla entrata in vigore della novella legislativa purché in corso di efficacia".
Viene specificato che gli accordi territoriali possono essere anche accordi quadro, cioè validi per una pluralità di settori. Ulteriore motivo di interesse è che la circolare ammette la possibilità che gli accordi territoriali "quadro" o aziendali possono disciplinare la materia recependo i contenuti dei contratti collettivi nazionali di riferimento quanto ad istituti come, ad esempio, lo straordinario, i turni, il lavoro notturno.
Un'altra indicazione che dovrebbe facilitare la fruibilità dell'agevolazione è che, nel caso di previsioni contrattuali che riguardano modalità di organizzazione del lavoro (come, appunto, lo straordinario, i turni, il lavoro notturno), non è necessario che nell'accordo o nel contratto collettivo sia espressamente dichiarato che le somme corrisposte sono finalizzate a incrementi di produttività.
La circolare infine conferma che ai fini della applicazione della imposta sostitutiva è condizione sufficiente l’attestazione nel CUD, che le somme sono correlate "a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili della impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale" e che esse siano state erogate in attuazione di uno specifico accordo o contratto collettivo "della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornire prova".
Saluti.-:yes2:
Secondo le prime osservazioni di Confindustria nazionale, si richiama l'attenzione sul fatto che nell'interpretazione dell'Agenzia e del Ministero, rientrano nell'agevolazione solo le somme erogate nell'ambito di "accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali". La circolare però precisa che sono considerati utili gli accordi "anche preesistenti alla entrata in vigore della novella legislativa purché in corso di efficacia".
Viene specificato che gli accordi territoriali possono essere anche accordi quadro, cioè validi per una pluralità di settori. Ulteriore motivo di interesse è che la circolare ammette la possibilità che gli accordi territoriali "quadro" o aziendali possono disciplinare la materia recependo i contenuti dei contratti collettivi nazionali di riferimento quanto ad istituti come, ad esempio, lo straordinario, i turni, il lavoro notturno.
Un'altra indicazione che dovrebbe facilitare la fruibilità dell'agevolazione è che, nel caso di previsioni contrattuali che riguardano modalità di organizzazione del lavoro (come, appunto, lo straordinario, i turni, il lavoro notturno), non è necessario che nell'accordo o nel contratto collettivo sia espressamente dichiarato che le somme corrisposte sono finalizzate a incrementi di produttività.
La circolare infine conferma che ai fini della applicazione della imposta sostitutiva è condizione sufficiente l’attestazione nel CUD, che le somme sono correlate "a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili della impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale" e che esse siano state erogate in attuazione di uno specifico accordo o contratto collettivo "della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornire prova".
Saluti.-:yes2: