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DESISTENZA DAL RICORSO

E

ELISABETTA

Ospite
<HTML>HO FATTO RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CONTRO UN ACCERTAMENTO ICIAP, DOPO AVER EFFETTUATO L'ISTANZA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA.
ORA HO RICEVUTO DAL COMUNE IL PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO.
COSA DEVO FARE IN COMMISSIONE?
DEVO PRESENTARE UNA COMUNICAZIONE DI DESISTENZA?</HTML>
 
<HTML>si è possibile comunicare la desistenza: "il sottoscritto, premesso che in data ...ha ricevuto dall'ufficio... notifica dell'annullamento del provvedimento oggetto della controversia, essendo venuto meno il motivo del contendere, con la presente comunica la propria intenzione di desistere dal proseguimento del contenzioso. In fede"

ciao</HTML>
 
<HTML>Non è prevista alcuna ipotesi di desistenza dal d.lgs. 546/92.
Nella fattispecie, copia del provvedimento in autotutela va depositata in Commissione a mezzo Memoria ovvero esibita al Collegio in sede di pubblica trattazione, chiedendo ed ottenendo che venga dichiarata cessata la materia del contendere, estinguendo il giudizio.</HTML>
 
<HTML>Paolo mi, non ha detto che è obbligatorio presentare la desistenza. Ha semplicemente detto che "è possibile".
Sostanzialmente state dicendo le stesse cose poiché il contenuto della memoria da te citata rispecchierebbe il fac simile gentilmente suggerito da Paolo.

Per comodità ritengo che l'ipotesi formulata da Elisabetta e da Paolo sia la più praticabile perché chiude immediatamente e per sempre la vertenza, liberando il proprio ufficio da una pratica in sospeso.

La tua, invece, fa si che il fascicolo rimanga aperto in attesa di convocazione; in quella sede si presenta la memoria (ma il contenzioso non si chiude con la memoria).

Ma nella seconda tua ipotesi addirittura presenteresti domanda di pubblica udienza!
Coltiveresti un contenzioso che non ha più vitalità?

E' possibile, ma ciò comporta una perdita di tempo ed il sostenimento di inutili spese da parte del cliente.

Altra ipotesi, remota per la verità, è quella che sia l'Ufficio impositore stesso a comunicare la fine delle ostilità.

ciao</HTML>
 
<HTML>NON DEVE FARE ASSOLUTAMENTE NIENTE CHE NON SIA DI SINCERARSI SE IL COMUNE ABBIA DEPOSITATO LO STESSO ATTO DI ANNULLAMENTO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA.
SOLO ALLORQUANDO SI ACCORGA, FINO AI DIECI GIORNI PRIMA DELL' UDIENZA, CHE CIO' NON SIA AVVENUTO, PUO' DEPOSITARE LEI STESSA UNA COPIA DELL' ATTO.
SALUTI.</HTML>
 
<HTML>Pur dovendo prescindere da ogni diatriba dottrinale di natura terminologica, non può prescindersi dal significato connesso alla desistenza che presume una vera e propria rinuncia all'azione, non applicabile nel caso concreto.
Non di discute, infatti, di intervenuta transazione fra le parti (art. 1965 c.c.) ma di annullamento dell'atto accertativo nell'ambito della autotutela in via amministrativa.
Tale fattispecie è espressamente prevista dall'art. 46 d.lgs. 546/92 che disciplina, appunto, la estinzione del giudizio, da dichiararsi con ordinanza.
Ciò premesso e volendo fugare ogni spirito polemico, peraltro assolutamente contrario alla ratio di qualsivolgia Forum e del rispetto fra gli utenti (certamente professionisti), non ho inteso assolutamente criticare il consiglio di Paolo, bensì esprimere la mia personale opinione in tema : se, quindi, il mio intervento è stato interpretato come offensivo o inopportuno, me ne scuso con gli Interessati.
Le norme procedurali vincolano i difensori al rispetto di forme sacramentalità delle istanze, alla luce della ormai pluriennale esperienza che si è venuta a maturare anche in relazione al dovuto rispetto delle posizioni di controparte : fra queste è certamente da comprendersi anche quella della Agenzia delle Entrate per la eguale natura di difensore attribuita al Funzionario delegato e dell'etica comportamentale che impone che vengano adottate, sempre, le stesse forme di comunicazione della propria volontà processuale.
Fra queste non è compresa la mera comunicazione con nota epistolare (come si evince dal parere di Paolo), stante la difficoltà di sua inclusione nel fascicolo come atto di parte con effetti cognitivi per il difensore di parte avversa (a favore del quale deve essere depositata copia informe).
In tal senso, la comunicazione in esame va inoltrata in forma di istanza, depositata nelle forme e nei modi di legge, con allegata "velina ad uso scambio".
Ancorché la mera comunicazione epistolare e la istanza producano, in utlimo, gli stessi effetti voluti (essendo onere del Presidente, avuta la prova documentale della conciliazione stragiudiziale) di emettere ordinanza di estinzione del giudizio, il mancato rispetto della forma comporterebbe un atteggiamento non consono all'etica processuale ed al rispetto del difensore di parte avversa.
Circa l'onere della prova dei presupposti a sostegno della cessata materia del contendere, è principio generale che lo stesso spetti alla parte che se ne intende valre, quindi all'originario ricorrente.
Quanto ai 10 giorni prima della udienza, come polemicamente ribadito da Paolo, tale precisazione contrasta con il parere iniziale.
Per avere notizia dell'avvenuto deposito, da parte della Agenzia, del verbale di conciliazione stragiudiziale o del provvedimento di annullamento dell'atto accerttivo. occorre che detto deposito consegua ad una formale istanza della prima (presupposto di accesso ed inclusione nel fascicolo), non di mera comunicazione epistolare che, invece, non prevede alcuna allegazione.
Tanto per completezza.</HTML>
 
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