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Deposito ricorso all'Ag. Entrate??

  • Creatore Discussione Emilio Perfetti
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E

Emilio Perfetti

Ospite
<HTML>Esiste una nuova norma che prevede la possibilità, per il ricorrente, di depositare per la costituzione in giudizio il ricorso all'Ag. delle Entrate in alternativa alla segreteria della Comm. Trib. Prov.le competente?</HTML>
 
<HTML>No; la nuova procedura, introdotta per effetto dell'abolizione di molti centri servizi dal 1° gennaio 2002, é sostitutiva dell'invio del ricorso al Centro Servizi.
Tale procedura era prevista per i ricorsi contro il ruolo: si spediva il ricorso al Centro di Servizio competente il quale poteva annullare, sospendere il ruolo o tacere; in quest'ultima ipotesi, trascorsi 6 mesi e non dopo 2 anni, si depositava copia del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
Poiché i Centri servizi non esistono praticamente più il ricorso contro il ruolo si propone all'Agenzia delle Entrate; il resto della procedura é rimasta invariata.</HTML>
 
<HTML>No. Il ricorrente deve costituirsi in giudizio presso la Commissione Tributaria competente, a pena di inamissibilità, entro 30 gg. dalla presentazione del ricorso presso l'Agenzia delle Entrate.</HTML>
 
<HTML>Non sono d'accordose stiamo parlando di ricorsi contro il ruolo formati dai centri servizi, anche successivi alla loro abolizione.
Come é noto, con provvedimento del Direttore dellAgenzia delle Entrate prot. n. 220441 del 7 dicembre 2001, pubblicato nella G.U. n. 301 del 20 dicembre 2001, praticamnte i Centri di Servizi sono stati soppressi.
La stessa norma (nonchè la circolare 14/E del 1.2.2002, ha stabilito che contro i ruoli formati dal Centro di servizio é ammesso il ricorso secondo le speciali modalità di cui all'art. 10 del DPR 28 novembre 1980, n. 787, il cui disposto é fatto salvo dall'articolo 20, comma 3 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che disciplina il processo tributario. Il disposto del citato articolo 10 é sopravvissuto anche all'emanazione del DPR 26 marzo 2001, n. 1o7, che ha invece abrogato tutti i restanti articli del DPR 787 del 1980.
Innanzitutto va chiarito che il ruolo formato da un Centro Servizio continua ad applicarsi comunque la speciale precedura recata dall'art. 10 del DPR 787 del 1980, anche quando il ricorso venga pesentato successivamente alla sua soppressione.
L'evento della soppressione comporta tuttavia un immediato adattamento delle norme di procedura al mutamento soggettivo che vede subentrare l'Ufficio locale o l'Ufficio delel imposte dirette al Centro di servizio.
Conseguentemente, l'art.10 del DPR 787 del 1980, in riferimento agli atti posti in essere da Centri di servizi soppressi, attualmente va letto sostituendo l'espressione "Centro di servizio" con "Ufficio locale" dell'Agenzia delel entrate territorialmente competente.</HTML>
 
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