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deposito cauzionale

M

Manuela

Ospite
Ho questo problema:
Contratto d'affitto di un capannone stipulato in data 1.1.05 della durata di 6 anni, con rilascio da parte del conduttore di assegno per deposito cauzionale al momento della stipula. L'assegno e' post- datato a fine 2005, e' regolare? Ad agosto il proprietario viene a sapere che il conduttore a fine anno lascera' il capannone, ma non dovrebbe spedire una raccomandata almeno 12 mesi prima come scritto sul contratto? La proprietaria mi chiede se può tenersi il deposito cauzionale come risarcimento del non rispetto delle norme contrattuali. E' possibile? io purtroppo per gli affitti non ci capisco quasi niente!
Grazie in anticipo a chi vorra' aiutarmi.
ciao a tutti

[%sig%]
 
a grandi linee:

1> un assegno postdatato è fuorilegge...
2> il deposito cauzionale non può mai essere imputato in conto canoni affitto, ma solo in conto spese riparazione e eventuali danni arrecati all'immobile dal locatario quando lo stesso non provvede alla riparazione
3> un contratto è un contratto e va rispettato da ambedue le parti.. se non vi è giusta causa di recesso, il conduttore è tenuto a rispettarlo e il proprietario ha diritto alle annualità non ancora scadute e non rispettate..

ovvio .. ci son gli avvocati

ciao
 
se non sbaglio si possono dare 6 mesi di preavviso in casi eccezionali per motivi gravi, il fatto di aver trovato un capannone che va meglio non e' un buon motivo. se non si e' in questo caso credo che tecnicamente si possa chiedere anche piu' di un anno. il rischio e' addirittura di avere diritto al pagamento dei mesi fino alla fine del contratto. in genere pero' queste cose vengono espressamente previste a contratto. per altro ci sono una serie di clausole inderogabili percio' anche nel caso sia stato stabilito diversamente per iscritto le clausole non sono valide. ti consiglio di farti una bella ricerca su google: contratti di affitto
 
secondo me:

1) il conduttore ha sempre diritto di recedere in qualsiasi momento e con preavviso di 6 mesi.

2) Il locatore ha diritto di recedere con preavviso di 6/12 mesi prima della scadenza del contratto (in caso di contratto diverso dall'abitativo entro l'inizio del dodicesimo anno) per evitare il rinnovo automatico di ulteriori 6 anni (rinegozia il contratto)

non è così ?

Paolo
 
1) le locazioni commerciali soggiaciono alla legge 392/78 (equo canone)

art. 27 c2
".......
L’obbligo del locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera. é in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata"

quindi il conduttore recede liberamente SOLO se tale ipotesi è prevista in contratto

saluti
 
E' vero sul contratto che ora ho in ufficio c'e il riferimento all'art.27 e sempre sul contratto c'e' scritto di dare disdetta almeno 12 mesi prima della scadenza.Non c'e' comunque nessun grave motivo per il quale debbano lasciare il capannone.
Semplicemente lo hanno comunicato a voce al proprietario.
Ciao
 
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