Lo statuto del contribuente non ne qualifica l’omessa presentazione del Modello F24 con saldo zero come violazione meramente formale ed è indubbio che, costituendo pregiudizio all’azione di controllo, è considerata dal fisco violazione sostanziale…
In un mio precedente contributo io ne suggerivo, in ogni caso, la presentazione prima della contestazione della violazione e ciò al fine di eliminare la causa ostativa all’azione di controllo, ‘sì da trasformare la violazione da sostanziale in meramente formale, non punibile ai sensi dell’art. 6, comma 5-bis del D.Lgs. n. 472/1997. In ogni caso, considerata l’esiguità del ravvedimento in rapporto al costo dell’instaurazione del contenzioso, io consiglio sempre di attivare il ravvedimento operoso…
Riporto, qui di seguito, il mio parere avanti citato
Autore: turi (---.pool8173.interbusiness.it)
Data: 28-Lug-2005 20:02
Sì, certo che è pacifico che il fisco non la consideri così!
La mia era, infatti, una critica all'A.F... a quella stessa A.F. che, qualche mese prima, aveva disposto la non applicazione delle sanzioni ove il modello F24 a saldo zero veniva presentato entro tre mesi dalla scadenza del termine originario di versamento...
La presentazione spontanea del modello F24 non pregiudica più l'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria per cui, per effetto dell'art. dell'art. 6, comma 5-bis del d.lgs. n. 472, di attuazione dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 212 del 2000, che prevede tra l'altro la non punibilità di quei comportamenti che si traducono in una "mera violazione formale senza alcun debito d'imposta, stabilisce che non sono punibili le violazioni che non pregiudicano l'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria. Attività di controllo che, secondo me, con la presentazione del modello, non viene più pregiudicata... Ma questo sono, molto sinteticamente, solo le mie deduzioni che per farle valere dovrei spendere molto di più di quanto verso col ravvedimento...