Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

definizione agevolata

T

tommaso

Ospite
premesso che un mio cliente ha definito nel 2000 una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 16 d. lgs. 472/97. poichè il fatto era previsto anche come reato, in sede penale è stato assolto nel 2001 perchè "il fatto non sussiste". tanto premesso, ritengo che la sanzione amministrativa sia priva dell'elemento soggettivo a suo tempo non accertato dall'ufficio nei modi dovuti e come tale emerso in sede penale. è lecito chiedere la restituzione di quanto pagato in sede amministrativa o vale l'estinzione dell'obbligazione prevista dall'art. 16 citato?

[%sig%]
 
a lume di naso temo che la somma a suo tempo pagata sia non ripetibile: se hai definito, la somma poi si non può avere indietro; l'alternativa, evidentemente, e la strada dell'istanza di rimborso e successiva impugnazione del silenzio rifiuto. Domanda: vista la cifra pagata (ecco il punto!), il gioco vale la candela?
 
La somma pagata in base all'art. 16 non è ripetibile. Inoltre, la sentenza penale, con qualsiasi motivazione, non provoca effetti automatici nemmeno su un procedimento tributario instaurato, anche se è ovviamente un elemento molto importante. Figuriamoci se, come in questo caso mi sembra di capire, non vi sia stato ricorso; se invece ricorso c'è, l'ogeeto del contendere potrà ora essere solo l'imposta. L'art. 16 funziona come la RC Auto; cosa mi risponde un assicuratore se gli chiedo di ridarmi indietro i soldi perchè in quell'anno non ho mai usato la macchina?
 
ringrazio innanzitutto quanti sono intervenuti, tuttavia in linea di principio, la definizione secondo l'art. 16 dtermina l'estinzione dell'obligazione. nel caso di specie, l'obbligazione non è proprio nata risultando inesistente il fatto illecito dalla quale sarebbe dovuta scaturire. vero è che l'atto di contestazione originario non fu impugnato (tuttavia il debitore con apposito fax si riservava la possibilità di richiedere la restituzione all'esito del procedimento penale), ma nulla toglie che il pagamento sia comunque da considerarsi indebito. esiste qualche circolare o giurisprudenza consolidata in materia?
 
ringrazio innanzitutto quanti sono intervenuti, tuttavia in linea di principio, la definizione secondo l'art. 16 dtermina l'estinzione dell'obligazione. nel caso di specie, l'obbligazione non è proprio nata risultando inesistente il fatto illecito dalla quale sarebbe dovuta scaturire. vero è che l'atto di contestazione originario non fu impugnato (tuttavia il debitore con apposito fax si riservava la possibilità di richiedere la restituzione all'esito del procedimento penale), ma nulla toglie che il pagamento sia comunque da considerarsi indebito. esiste qualche circolare o giurisprudenza consolidata in materia?
 
tommaso, scusa se insisto, ma non esiste alcun automatismo tra diritto penale e diritto tributario. L'art. 16 non era mica obbligatorio; se si era sicuri di essere assolti, perchè è stato utilizzato? Non era meglio aspettare, IMPUGNARE l'atto di contestazione e a questo punto avere la quasi certezza che tutto venisse archiviato?
Sono valutazioni da farsi caso per caso, ma sconsiglio vivamente di utilizzare il 16 pensando che poi se si avrà ragione il versato verrà restituito.
La Cassazione ha recentemente ribadito che, anche nei casi più palesi, occorre comunque impugnare gli atti viziati per farli annullare. Se non sbaglio, il caso in questione era una tardività dell'accertamento; il contribuente non impugnò, ritenendo il vizio palese, e alla fine ebbe torto per il motivo che ti dicevo.
Il giudice naturale per tasse e imposte è la commissione tributaria; in casi del genere di norma si sospende in attesa del giudizio penale, ma l'impugnazione tributaria è imprescindibile.
 
Alto