Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Deduzione costi attività prof.di psicologo

D

dott.D.co Saja

Ospite
Ho letto in questo forum sulla deducibilità dei costi professionali pareri discordanti e desidererei avere qualche conferma.
Nel mese di Febbraio di quest'anno ho iniziato l'attività professionale di Psicologo.
Lo studio professionale l'ho approntato in due stanze presso la mia abitazione presa in affitto una adibita a saletta d'attesa ed un'altra alla ricezione dei clienti) con un unico contatore del gas, unico contatore energia elettrica ed unico numero telefonico: la quota di detraibilità dei costi, affitto compreso, e' proporzionale alle dimensioni dello studio rispetto al resto dell'abitazione ?
L'iva e deducibile?
Utilizzo, inoltre, un'autovettura che comprai due anni fa 15.750 euro. Per l'autovettura quali costi posso dedurre?
Grazie a chi mi risponderà.
Auguri per le Sante Feste di Natale
 
L'affitto di un immobile x uso promiscuo abitazione e ufficio e le relative spese sono deducibili al 50% a condizione che il professionista non disponga nello stesso comune di altro immobile utilizzato esclusiavamente x la sua professione. Vi sono punti di dibattito e disaccordo relativamente alla deducibilita' dell'iva sui servizi utilizzati sempre in modo promiscuo, ma questo x lo psicologo e' un problema che non rileva in quanto tale attivita' da' luogo a prestazioni esenti iva, e quindi non si pongono problemi di detraibilita'.
Per l'automezzo, qualora si fosse in presenza di una attivita' imprenditoriale, sarebbe ammesso il passaggio dalla sfera personale a quella privata, con conseguente conteggio di quote di ammortamento. Ma tale eventualita' non e' prevista x i professionisti, e nel forum a tale proposito sono fioriti autentici duelli tra chi voleva estendere, per motivi di equita' e analogia anche ai professionisti tale opportunita', e chi invece, valendosi della lettera della legge, ha assunto un atteggiamento piu' rigido.
In definitiva, mantenendo un atteggiamento prudente, si ritiene accettabile che vengano considerati costi deducibili le spese di esercizio e manutenzione del mezzo, ma non gli ammortamenti.
Si aggiunga che nel caso di acquisto di un automezzo, a professione iniziata e quindi pienamente in corso, sara' possibile spesare il 50% degli ammortamenti con il limite di 18075 euro.
 
Grazie, è stato molto gentile e di grande aiuto. Non ha risposto però sugli altri costi.
Per l'autovettura mi consiglia quindi di cambiarla e di comprarne un'altra nuova?
Ancora grazie e Buon Natale.
 
Le relative spese come effettivamente scrivo sopra sono deducibili al 50%. Posso aggiungere che l'iva non essendo deducibile da iva, che x lo psicologo evidentemente non viene incassata in quanto effettua operazioni esenti art. 10, diviene deducibile come costo al 50%. In pratica va ad aggiungersi all'imponibile.
Per l'automobile ovviamente dipende. Se vi sara' abbondanza di ricavi potrebbe essere interessante cambiarla x avere in tal modo costi da detrarre. Ricambio gli auguri
 
L'iva e' soggettivamente indetraibile in quanto relativa ad operazioni effettuate dal privato e non dal professionista.
E' assente, cioè, la soggettività passiva e non vedo chi potrebbe argomentare per la sua detraibilità.
E', invece, detraibile l'iva relativa ad operazioni effettuate in relazione a servizi acquistati nell'esercizio della professione e per la parte ad essa riferibile, ossia nel caso di acquisto effettuato dal professionista ed utilizzato in parte per fini privati o comunque estranei all'esercizio della professione.
Per completezza d'informazione aggiungo che per lei sarebbe stata, in ogni caso, indetraibile per effetto del pro-rata di indetraibilità del 100% stante lo svolgimento di attività esente iva ex art. 10.
Sono deducibili nella misura forfettaria del 50% (solo) le spese ad utilizzo promiscuo per i servizi relativi all'immobile (riscaldamento, servizi di sicurezza, di portierato, di pulizia centralizzati ovvero destinati alla specifica unità immobiliare occupata) e non anche le altre spese la cui deducibilità è proporzionale all'inerenza, ossia direttamente riferibili all'espletamento dell'attività professionale.
Per quanto attiene l'utilizzo dell'autovettura trovo quanto mai irrazionale, illogico sostenere la deducibilità delle sole spese di manutenzione ed impiego e non anche il costo (per la residua parte non ammortizzata). Nessuna norma vieta il passaggio alla sfera professionale. L'inesistenza per il professionista dell'analoga previsione ex art. 77 (ora 65) del tuir non ne consente l’ammortamento anche per i periodi in cui non esercitava l’attività. Ciò vuol dire che il fondo ammortamento non è uguale a zero così come avviene per l’imprenditore. Non trovo, quindi, necessario vendere l'auto usata con valore residuo da ammortizzare per acquistarne un’altra nuova.
Non è un caso se l'inserto n.92 del 28 novembre 2005 (quesito n. 4635) de Il Sole 24 ORE ORE riporta ennesima analoga risposta…
 
si, ma molti non son d'accordo, tra i quali pure l'amministrazione finanziara..
il professionista che deduce ammortamenti di beni acquistati come privato lo fa a suo rischio e pericolo...

oltre alle risposte del sole 24 ore magari sarebbe più utile una qualche sentenza favorevole in merito..

ciao e buone feste
 
Sì, lo so che qualcuno che non è d'accordo! Ma solo qualcuno! ;-)
Ciao Alberto e buone feste anche a te...
 
non credo sia solo qualcuno.. io direi che qualcuno argomenta come te e qualcun altro no.. non stiam li a contarli.. magari poi, il giudice tributario non è d'accordo lui.. :)))))))

ciao...
 
Sì, questo è vero, la parola fine la scrive solo la Suprema Corte a sezioni unite...;-)
Ciao
 
....vorrà dire che ci andremo in auto, rigorosamente acquistata prima dell'apertura della partita iva..

hehehe
ciao..
 
Alto