Nel caso in cui un dipendente o collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare una propria autovettura, ancorchè noleggiata, per effettuare una specifica trasferta, la relativa indennità chilometrica rimborsata dal committente è deducibile dal reddito d’impresa per un importo non superiore al costo di percorrenza calcolato in base alle tabelle ACI, ovvero alle tariffe di noleggio riferite a veicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali (per motori a benzina) o a 20 cavalli fiscali (in caso di motori diesel). L’eventuale eccedenza rimborsata rispetto ai suddetti limiti non è pertanto deducibile.
Le indennità chilometriche non sono deducibili dalla base imponibile IRAP in quanto elementi del costo del personale.
In caso di noleggio dell’autovettura da parte del dipendente per effettuare una trasferta, i costi rimborsati dall’impresa sono deducibili ai fini IRAP nei limiti delle tariffe di noleggio riferite a veicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali (per motori a benzina) o a 20 cavalli fiscali (in caso di motori diesel).
Buon pomeriggio.-
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