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d.l.anticrisi materia di lavoro!

Gio.

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E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 il Decreto Legge n. 78 "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali" (in allegato), con il quale il Governo intende affrontare, attraverso alcuni strumenti di contenuto diverso, la crisi che sta attraversando il nostro Paese.

Comma 1 – 4: in via sperimentale per gli anni 2009-2010, i lavoratori già destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall'impresa in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento. L'inserimento del lavoratore nelle attività del progetto può avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del Lavoro. Al lavoratore spetta a titolo retributivo la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione.
Le modalità attuative dovranno essere definite con apposito decreto di concerto tra Ministero del Lavoro e dell’Economia da varare entro la fine di luglio.

Comma 5: proroga del trattamento di CIGS per crisi aziendale oltre i 24 mesi attraverso il rifinanziamento di 25 milioni di euro per l’anno 2009 da trarre dal Fondo sociale per l’occupazione e la formazione.

Comma 6: in via sperimentale per il biennio 2009-2010, aumento dell'indennità in favore dei lavoratori con contratto di solidarietà difensivo dal 60% all'80% della retribuzione persa a seguito della riduzione d’orario. L’incremento del trattamento è nei limiti massimi di spesa di € 40 milioni per il 2009 e € 80 milioni per il 2010.
Le modalità attuative dovranno essere definite con apposito decreto di concerto tra Ministero del Lavoro e dell’Economia, ma non viene indicato il termine per l’emanazione.

Commi 7 e 8: sempre per gli anni 2009 e 2010, concessione ai lavoratori fruitori di ammortizzatori sociali in deroga o in CIGS, che intraprendono un’attività autonoma o in cooperativa, dell'importo residuo dell’indennità spettante o del trattamento di CIGS non erogato, previa dimissioni dall'azienda di appartenenza (la norma sembra ricalcare le disposizioni già previste per i lavoratori in mobilità).
Le modalità e le condizioni per l’attuazione degli incentivi dovranno essere determinate con decreto interministeriale, nel provvedimento non viene indicato il termine per l’emanazione.
 
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