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D.I.T.

P

Paola

Ospite
<HTML>Salve, ma la DIT esiste ancora, cioe' si applica ancora all'esercizio 2001? grazie</HTML>
 
R

Roberto Cattivelli

Ospite
<HTML>Forse una risposta più articolata é opportuna.
Per la DIT la legge Tremonti prevede la soppressione. Tuttavia, la stessa disposizione prevede l'ipotesi:
1) l'opzione per l'una o l'altra agevolazione;
2) la possibilità di cumulo a determinate condizioni.
Il comma 1, lett b), art, 5, legge Tremonti stabilisce che possono continuare ad usufruire dell'agevolazione DIT i soggetti che alla data del 30/6/2001 hanno già effettuato operazioni di variazione in aumento del capitale in base alla disciplina della DIT.
Qualora si intenda usufruire della DIT, la base di riferimento di detta imposta sostitutiva sarà costituita dagli incrementi patrimoniali realizzati entro il 30/6/2001.
Non assumono rilevanza ai fini della DIT gli incrementi patrimoniali successivi al 30/6/2001.
Come detto inizialmente, l'agevolazione DIT é comulabile con la detassazione Tremonti a detrminate condizioni:
* l'agevolazione DIT può essere liberamente comulata con la " Tremonti-formazione";
* la detassazione "Tremonti-investimenti" può essere comulata con l'agevolazione DIT, nel caso in cui l'imponibile assoggettato ad aliquota agevolata DIT sia inferiore al 10% dell'imponibile totale (DIT limitata).
Tale cumulo non é consentito, invece, nel caso in cui l'imponibile assoggettabile ad aliquita agevolata DIT superi il limite del 10%.

Saluti</HTML>
 
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