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cud x eredità

ramona

Utente
Ciao a tutti,

sono una nuova iscritta... volevo porre una questione.

Una persona riceve il cud dall'enpals per degli arretrati di pensione della madre defunta; il cud anzichè riportare l'importo nei redditi a tassazione separata (come ho sempre visto fare) lo riporta al punto 1 tra i redditi di lavoro dipendente e di conseguenza anche l'irpef trattenuta; nelle note però scrive "reddito da non indicare nella dichiarazione dei redditi; eredita' della sig.ra tal dei tali... ")...

Ma se la persona in questione ha già due cud x lavoro dipendente proprio, e quindi questo sarebbe il terzo ricevuto, non lo deve inserire cmq? Le istruzioni 730 dicono che chi possiede più di un mod. Cud deve indicarlo...

Grazie
:s-sault:
 
Riferimento: cud x eredità

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 158 del 25 luglio 2003, rispondendo ad un quesito concernente il trattamento tributario da riservare ai fini IRPEF (Imposta sui redditi delle persone fisiche) alle somme corrisposte agli eredi di pensionati deceduti, ha fornito chiarimenti sull’applicazione del comma 10 dell’art. 2 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per l’anno 2003) in base al quale, ai fini fiscali, gli aumenti dell’aliquota previsti dal 1° gennaio 2003 per il primo scaglione di reddito non operano sugli emolumenti da rapporto di lavoro dipendente o di pensione corrisposti agli eredi quando si tratti di arretrati ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera b), del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al DPR n. 917/1986). L’Agenzia delle Entrate ha fatto presente che, come già specificato nella Circolare n. 15/E del 15 marzo 2003, ai fini dell’applicazione della disposizione di cui al comma 10 dell’art. 2 della legge n. 289/2002, le somme percepite dall’erede del lavoratore deceduto mantengono la qualificazione fiscale che avrebbero rivestito qualora fossero state percepite dal lavoratore avente diritto. La morte del lavoratore avente diritto non modifica, sotto il profilo oggettivo, i caratteri che connotano gli arretrati di lavoro dipendente o di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, quali gli importi delle pensioni. Pertanto le somme che il lavoratore avrebbe percepito in riferimento ad anni precedenti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, qualificate fiscalmente arretrati ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera b), del TUIR di cui al DPR n. 917/1986, ai fini del comma 10 dell’art. 2 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003), debbono essere considerate tali anche in capo all’erede. Peraltro, la definizione di “arretrati”, non può essere estesa a tutte le somme percepite per effetto della successione ereditaria, come si evince anche dall’art. 7, comma 3, del TUIR, il quale stabilisce che “In caso di morte dell’avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo d’imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli articoli 17 e 18, salvo il disposto del comma 3 dell’art. 16, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso art. 16, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti”. Tale norma individua nella tassazione separata il criterio di applicazione dell’IRPEF alle erogazioni corrisposte agli eredi dell’avente diritto, ma non consente la suddetta estensione della definizione di “arretrati”.
 
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