Salve, non riesco a venire a capo della seguente situazione:
Premesso che sono proprietaria di una abitazione autonoma e indipendente;
Che la suddetta abitazione insiste su di un lotto di terreno in catasto riportato come corte esclusiva;
che la suddetta abitazione in origine, precedentemente al mio acquisto, si componeva anche di ulteriori due vani situati al piano seminterrato e destinati uno a Cantina ed uno a Garage entrambi censiti catastalmente con numeri identificativi indipendenti e classificazione C2 (esempio: abitazione part.lla 1, garage part.lla 2, cantina part.lla.3), e che non sono stati compresi nel mio primo acquisto;
Che successivamente i proprietari hanno acconsentito all'alienazione, avvenuta con successivo atto notarile, del garage e della cantina per le quali ho potuto comunque usufruire delle agevolazioni "Prima Casa" come per il primo acquisto in quanto considerate pertinenze dell'abitazione principale;
Il problema sorge adesso in quanto ai fini TARSU ho considerato i due accessori Cantina e Garage come pertinenza della abitazione e quindi riducendo la superficie degli stessi al 25% non essendo presente un collegamento interno con l'abitazione.
Il Funzionario preposto del mio Comune mi contesta l'interpretazione in quanto " .... anche se è palese che i due accessori sono ad esclusivo servizio dell'abitazione non possono usufruire della riduzione in quanto gli stessi sono individuati catastalmente con numero identificativo indipendente rispetto all'abitazione, pur essendo gli stessi, parte integrante dello stesso immobile...." .
Possibile che vi siano interpretazioni diverse nell'applicare due diverse tasse , ICI e TOSAP? E poi, non è forse l'utilizzo che viene fatto di un bene a deterrminarne la produzione di rifiuti?
Premesso che sono proprietaria di una abitazione autonoma e indipendente;
Che la suddetta abitazione insiste su di un lotto di terreno in catasto riportato come corte esclusiva;
che la suddetta abitazione in origine, precedentemente al mio acquisto, si componeva anche di ulteriori due vani situati al piano seminterrato e destinati uno a Cantina ed uno a Garage entrambi censiti catastalmente con numeri identificativi indipendenti e classificazione C2 (esempio: abitazione part.lla 1, garage part.lla 2, cantina part.lla.3), e che non sono stati compresi nel mio primo acquisto;
Che successivamente i proprietari hanno acconsentito all'alienazione, avvenuta con successivo atto notarile, del garage e della cantina per le quali ho potuto comunque usufruire delle agevolazioni "Prima Casa" come per il primo acquisto in quanto considerate pertinenze dell'abitazione principale;
Il problema sorge adesso in quanto ai fini TARSU ho considerato i due accessori Cantina e Garage come pertinenza della abitazione e quindi riducendo la superficie degli stessi al 25% non essendo presente un collegamento interno con l'abitazione.
Il Funzionario preposto del mio Comune mi contesta l'interpretazione in quanto " .... anche se è palese che i due accessori sono ad esclusivo servizio dell'abitazione non possono usufruire della riduzione in quanto gli stessi sono individuati catastalmente con numero identificativo indipendente rispetto all'abitazione, pur essendo gli stessi, parte integrante dello stesso immobile...." .
Possibile che vi siano interpretazioni diverse nell'applicare due diverse tasse , ICI e TOSAP? E poi, non è forse l'utilizzo che viene fatto di un bene a deterrminarne la produzione di rifiuti?