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Credito IVA inesistente

P

Paolo

Ospite
Mi trovo a dover gestireun errore altrui, ma vorrei comunque risolvere la questione nel modo migliore:
Il vecchio studio ha inviato la dichiarazione IVA sulla quale riportava un credito periodo precedente che in realtà non esiste, ora vorremmo rimediare.
La società è in liquidazione, quindi non ha utilizzato tale credito.
Se faccio un'integrativa devo pagare la sanzione, ma che sanzione?
Errore materiale o di calcolo 30%x1/6 o errore sostanziale 100% x 1/5.
La sanzione va versata contestualmente all'invio? con che codice?
 
numerazione proggressiva

vorrei sapere se è obbligatorio iniziare ogni anno dal n 1 con la numerazione dei documenti (fatture e note di credito)o si puo proseguire con la numerazione dell'anno precedente
grazie
 
Re: numerazione proggressiva

dpr 633/72

Titolo del provvedimento:
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

art. 21


Titolo:
Fatturazione delle operazioni.
(N.D.R.: Ai sensi dell'art. 1, secondo comma, DL 19 dicembre 1984 n.
853 - recante "Disposizioni in materia di imposta sul valore
aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative
all'Amministrazione finanziaria", in GU 19 dicembre 1984 n. 347, conv.
con modif. dalla L. 17 febbraio 1985 n. 17, in GU 17 febbraio 1985 n.
41-bis - le cessioni e le importazioni di pane, altri prodotti di
panetteria, paste alimentari, latte fresco e di crusca sono soggette
all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento dal 1
gennaio 1985 e del 4 per cento dal 1 gennaio 1989).

Testo: in vigore dal 29/02/2004
modificato da: DLG del 20/02/2004 n. 52 art. 1

1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione
del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di
nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilita',
assicura che la stessa sia emessa dal cessionario o dal committente, ovvero,
per suo conto, da un terzo. L'emissione della fattura, cartacea o
elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il
quale non esiste alcun strumento giuridico che disciplini la reciproca
assistenza e' consentita a condizione che ne sia data preventiva
comunicazione all'amministrazione finanziaria e purche' il soggetto passivo
nazionale abbia iniziato l'attivita' da almeno cinque anni e nei suoi
confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti
impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di
imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono determinate le modalita', i contenuti e le procedure
telematiche della comunicazione. La fattura si ha per emessa all'atto della
sua consegna o spedizione all'altra parte ovvero all'atto della sua
trasmissione per via elettronica.
2. La fattura e' datata e numerata in ordine progressivo per anno solare e
contiene le seguenti indicazioni:
a) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei
soggetti fra cui e' effettuata l'operazione, del rappresentante fiscale
nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti
e, relativamente al cedente o prestatore, numero di partita IVA. Se non si
tratta di imprese, societa' o enti devono essere indicati, in luogo della
ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;
b) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei servizi formanti oggetto
dell'operazione;
c) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della
base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di
sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2;
d) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o
abbuono;
e) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento
al centesimo di euro;
f) numero di partita IVA del cessionario del bene o del committente del
servizio qualora sia debitore dell'imposta in luogo del cedente o del
prestatore, con l'indicazione della relativa norma;
g) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e
numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se
trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui
all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
h) annotazione che la stessa e' compilata dal cliente ovvero, per conto
del cedente o prestatore, da un terzo.
3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono
beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i
dati di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), devono essere indicati
distintamente secondo l'aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate
nello stesso giorno nei confronti di un medesimo destinatario puo' essere
emessa una sola fattura. In caso di piu' fatture trasmesse in unico lotto,
per via elettronica, allo stesso destinatario da parte di un unico fornitore
o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere
inserite una sola volta, purche' per ogni fattura sia accessibile la
totalita' delle informazioni. La trasmissione per via elettronica della
fattura, non contenente macroistruzioni ne' codice eseguibile, e' consentita
previo accordo con il destinatario. L'attestazione della data,
l'autenticita' dell'origine e l'integrita' del contenuto della fattura
elettronica sono rispettivamente garantite mediante l'apposizione su
ciascuna fattura o sul lotto di fatture del riferimento temporale e della
firma elettronica qualificata dell'emittente o mediante sistemi EDI di
trasmissione elettronica dei dati che garantiscano i predetti requisiti di
autenticita' e integrita'. Le fatture in lingua stranieradevono essere
tradotte in lingua nazionale a richiesta dell'amministrazione finanziaria e
gli importi possono essere espressi in qualsiasi valuta purche' l'imposta
sia indicata in euro.
4. La fattura e' emessa al momento di effettuazione dell'operazione
determinata a norma dell'art. 6. La fattura in formato cartaceo e' compilata
in duplice esemplare di cui uno e' consegnato o spedito all'altra parte. Per
le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di
trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali
e' effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con
decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, la fattura
e' emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o
spedizione e contiene anche l'indicazione della data e del numero dei
documenti stessi. In tale caso, puo' essere emessa una sola fattura per le
cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. In
deroga a quanto disposto nel terzo periodo la fattura puo' essere emessa
entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni
limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il
tramite del proprio cedente.
5. Nelle ipotesi di cui all'art. 17, terzo comma, il cessionario o il
committente deve emettere la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma
restando la sua responsabilita', assicurarsi che la stessa sia emessa, per
suo conto, da un terzo.
6. La fattura deve essere emessa anche per le cessioni relative a beni in
transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'art. 7, secondo comma, nonche' per le operazioni
non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, per le
operazioni esenti di cui all'art. 10, tranne quelle indicate al n. 6), per
le operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85, nonche' dall'art. 74-ter per le operazioni effettuate dalle
agenzie di viaggio e turismo. In questi casi la fattura, in luogo
dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, reca l'annotazione che si
tratta rispettivamente di operazione non soggetta, non imponibile, esente
ovvero assoggettata al regime del margine, con l'indicazione della relativa
norma.
7. Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella
fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relativi sono indicate
in misura superiore a quella reale, l'imposta e' dovuta per l'intero
ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

8. Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e
formalita' non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.

numerazione da uno, ogni anno, e stessa numerazione anche per le note di accredito (che son sempre fatture emesse)

ciao
 
Re: numerazione proggressiva

La Nostra Società Con Riferimento Alla Fatturazione Attiva Per Quanto Riguarda Le Note Di Credito E Le Note Di Addebito Segue La Stessa Numerazione Progressiva Delle Fatture, Sempre Però Con La Dicitura Di Riferimento. Ci È Stato Riferito Che Questo Metodo È Errato In Quanto Le Note Credito E Le Note Debito Devono Seguire Una Loro Numerazione Progressiva, Differente Dalle Fatture. Poiché Non Siamo Riusciti A Trovare Nessuna Disposizione Di Legge In Merito, Vorremmo Sapere L'eventuale Riferimento. Inoltre Ci Interessa Conoscere Se Effettivamente Il Nostro Metodo È Sbagliato E Se Possiamo Essere Soggetti A Eventuali Sanzioni In Caso Di Verifica. Antonio Di Gennaro - Torre Del Greco (na)

RISPOSTA
Risponde Giovanni Zangrilli

Il cortese lettore, in riferimento all'indicazione che gli è stata fornita, non è riuscito a trovare alcun riferimento normativo per il semplice fatto che non esiste. Gli adempimenti relativi alla numerazione e alla registrazione delle note di variazione sono, per così come risultano dal quesito, corretti.

italia oggi, 03/01/2005
 
Re: numerazione proggressiva note credito

Ho emesso nota credito, ma prima di emetterla, avendo letto in alcuni post passati che la num delle note credito segue quella delle fatt. di vendita, ho tel al commercialista (io ho sempre assegnato una diversa numerazione partendo da 1 perché ho continuato a fare quello che faceva la mia precedente collega)...il commercialista mi ha detto che devo seguire due diverse numerazioni anche perché bisogna distinguerle in qualche modo visto che ne emettiamo poche....boh!!???
(La contabilità è ordinaria)
Qualcuno mi potrebbe dare qualche delucidazione alla risp del commerc.
grazie
 
Re: numerazione proggressiva note credito

ciao Asia.

Le note credito possono seguire la numerazione delle fatture oppure si puo' scegliere una numerazione diversa es. 1/a.

non esiste norma che preveda numerazione distinta.

Il mio consiglio e' comunque di seguire unica numerazione .

saluti
 
Re: numerazione proggressiva note credito

..penso che l'estratto del provvedimento di Alberto sia sufficiente!
Le note di credito sono fatture emesse, nessuna numerazione a sè. ciao.
 
Re: numerazione proggressiva note credito

nn si può adottare una distinta serie di numerazioni..
la nota di accredito è sempre una fattura emessa, pertanto la numerazione è unica..
se si adottano due numerazioni distinte, occorre approntare i registri sezionali..

fattura n. 1 vendita
fattura n. 2 per accredito reso su vendite..

ciao
 
Re: numerazione proggressiva note credito

Concordo ( come sempre) con Alberto e con Bicia.
Non ho mai permesso ai miei clienti di numerarle a se stante, ma continuazione delle fatture, con giusto segno in negativo, nel totale, e la dicitura..emessa nota di accredito per etc.etc..con riferimento alle fatture precedentemente emesse, e relativi ddt, se reso.
 
Re: numerazione proggressiva note credito

la numerazione deve essere progressiva
Se si vuole è possibile usare i numeri romani o anche quelli primi.
 
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