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Credito di imposta per acquisto automezzo con gru (caso particolare)

sandro744

Utente
Buon pomeriggio a tutti i colleghi, è da poco che ho scoperto questo interessante angolo di confronto e spero possa rivelarsi occasione di arricchimento reciproco e viva partecipazione.

Avrei un quesito, se posso, da porre.

Un mio cliente (impresa edile) si accinge ad acquistare un autocarro con GRU. Come da immagine che segue:


camion gru.JPG



Ora, la possibilità di potere sfruttare l'agevolazione "credito di imposta mezzogiorno" pare indubbia per il macchinario GRU posto al di sopra dell'autocarro, mentre, viceversa, alcuni dubbi sorgono in relazione alla possibilità di potere agevolare con il "CIM" anche l'intero valore dell'autocarro.

Infatti, se da una parte la funzione della gru può essere espletata solo in presenza della complementare funzione dall'autocarro su cui è installata, è anche vero che, per espressa previsione normativa, sono esclusi dall'agevolazione gli autoveicoli.

Nonostante questo, ho notato che molti consulenti sono "divisi" tra lo sfruttare l'agevolazione con riferimento all'intero investimento (autocarro + gru) oppure scindere il valore dell'uno (autocarro) e dell'altro (GRU) cespite, agevolando, così, l'acquisto della GRU e, invece, facendo restare fuori dal credito di imposta il valore dell'autocarro.

Sarebbe interessante confrontarsi su questo caso. Grazie in anticipo a chi vorrà prendervi parte. Buon lavoro.

sandro
 
Buongiorno Sandro: in rete trovo questo:
dal quale traggo:
"taluni beni materiali possono presentare caratteristiche riconducibili sia alle tipologie agevolabili sia a tipologie non agevolabili (si pensi, ad esempio, ad un’autogru ovvero ad un carro-attrezzi e simili, che incorporano un macchinario ad un automezzo); in tali ipotesi, atteso l’esplicito rinvio della norma agevolativa all’articolo 2424 del codice civile, ai fini della qualificazione dei beni medesimi tra quelli agevolabili, dovrà farsi riferimento alla corretta classificazione di bilancio: conseguentemente, i relativi costi di acquisizione di tali beni potranno essere computati tra gli investimenti agevolabili se correttamente iscritti nelle richiamate voci B.II.2 e B.II.3 dello schema di Stato Patrimoniale."
Spero possa esserti utile.
Gianni
 

sandro744

Utente
Buongiorno Sandro: in rete trovo questo:
dal quale traggo:
"taluni beni materiali possono presentare caratteristiche riconducibili sia alle tipologie agevolabili sia a tipologie non agevolabili (si pensi, ad esempio, ad un’autogru ovvero ad un carro-attrezzi e simili, che incorporano un macchinario ad un automezzo); in tali ipotesi, atteso l’esplicito rinvio della norma agevolativa all’articolo 2424 del codice civile, ai fini della qualificazione dei beni medesimi tra quelli agevolabili, dovrà farsi riferimento alla corretta classificazione di bilancio: conseguentemente, i relativi costi di acquisizione di tali beni potranno essere computati tra gli investimenti agevolabili se correttamente iscritti nelle richiamate voci B.II.2 e B.II.3 dello schema di Stato Patrimoniale."
Spero possa esserti utile.
Gianni
Buongiorno Gianni, innanzitutto grazie mille per il tuo contributo.

In effetti, pur non avendolo esplicitato nel mio 1° post, avevo letto anche io lo stralcio di quella Circolare dell'Agenzia delle Entrate, più precisamente la n. 38/E del 2008 se non vado errato. Il problema, però, sussiste ancora nel caso specifico perché trattasi di una società di persone e, pertanto, non tenuta alla redazione del bilancio (stato patrimoniale).

:-(
 
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