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Credito da conguaglio 2018 compensabile

revisor

Utente
Buongiorno, dalle operazioni di conguaglio mese di settembre 2018, relativo ad una cessazione di rapporto lavoro, è scaturito un credito che sarà indicato nel prossimo 770 nel 2019; lo stesso credito posso, invece, già compensarlo sin da ora in f24 per pagare altre ritenute di lavoro o altro...grazie
 
..tu dici?....non pensi che possa compensarlo ora per poi inserirlo nel 2019 sia come credito che come credito già compensato nel corso d'anno
 
...ero a conoscenza di qst risoluzione, tratta il conguaglio di fine anno effettuato nei primi mesi dell'anno seguente...non è il mio caso.
 
.....trovato, forse, è un articolo di fisco oggi del 2015; la frase in grassetto fa intendere che si può compensare...almeno...attendo vs pareri, grazie.".....Per recuperare le eccedenze versate
Invece, per compensare tramite F24 (come previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera b) del Dlgs 175/2014) le ritenute e le imposte sostitutive versate in eccedenza e le somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, questi i nuovi codici tributo:
  • 1627” (eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati)
  • 1628” (eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi)
  • 1629” (eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi)
  • 1669” (eccedenza di versamenti di addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta)
  • 1671” (eccedenza di versamenti di addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta).
Per quanto riguarda la compilazione dell’F24, l’“anno di riferimento” è quello cui si riferisce il versamento in eccesso, mentre i codici tributo devono essere esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”:
  • i primi tre (“1627”, “1628” e “1629”), nella sezione “Erario”
  • il “1669”, nella sezione “Regioni”, insieme al codice regione (vedi tabella)
  • il “1671”, nella sezione “Imu e altri tributi locali ”, insieme al codice catastale identificativo del comune (vedi tabella).
 
...il codice è comunque il 1627, la risoluzione porta l'esempio di un conguaglio fatto a febbraio per gennaio...ecco perchè pensavo si riferisse ad un annuale...comunque credo che non ci siano dubbi sul fatto che si possa fare ora la compensazione e non attendere il 770 del prossimo anno. Grazie
 
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