Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Costo software applicativo

F

Francesca

Ospite
Sono una giovane ragioniera, vorrei sottoporvi il seguente quesito: un mio cliente esercita l'attività di avvocato.
Nel mese di settembre del 2004 ha sostenuto il costo di euro 2500 per l'acquisto di un software applicativo ed ha versato in conto l'importo di euro 1000. Il rimanente importo di euro 1500 sarà versato quanto ad euro 750 a fine febbraio ed euro 750 a fine marzo 2005.
Si desidera sapere qual è l'importo del costo deducibile nel periodo d'imposta 2004?
Grazie a chi darà delle delucidazioni.

[%sig%]
 
La norma di comportamento dei dottori commercialisti afferma che il software per i professionisti va dedotto per cassa. Pero ce una risoluzione ministeriale di alcuni anni fa che afferma la deducibilita del software applicativo secondo l'ex art 68 TUIR ovvero l'ammortamento dei beni immateriali del reddito d'impresa.
 
Concordo con Francesco, anche perchè, immaginandone l'installazione già nel settembre 2004, l'uso è cominciato allora ed è da allora che lo stesso deve essere ammortizzato. Cioè, trattasi solo di una rateizzazione del prezzo, non già un incremento di valore del bene successivo.
 
...a mio parere il software apllicativo va iscritto tra le immobilizzazioni immateriali e come tale va ammortizzato, a prescindere dal pagamento (deroga al principio di cassa, nel caso di specie)...in realtè esiste la norma che discplina l'ammortamento dei beni immateriali per i professionisti, individuabile nell'art.54, comma 2, in cui si fa riferimento ai beni strumentali (materiali ed immateriali)....
 
Re: Costo software applicativo X Franz

Scusa Franz ma dove leggi nell'art. 54 comma 2 la deducibilita degli amm.ti dei beni immateriali?

Se non fosse per quella risoluzione ministeriale il software andrebbe detratto per cassa. Infatti sulla quasi totalita dei manuali dell'ammortamento si dice che i software app. vanno dedotti per cassa.

Ciao e buona domenica
 
Re: x francesco c.

....infatti non lo dice...parla solo di beni strumentali, che non siano immobili...ritengo sia riferito anche ai beni immateriali....e probabilmente la risoluzione cui fai riferimento si basa su questo...hai gli estremi??? buona domenica anche a te...ma sei a casa o a lavoro????ciao
 
Re: x Bicia

Non e giusto che dopo tutta la settimana di lavoro sono costretto a stare a casa per studiare...................Ora cmq mi sparo un paninazzo con salame calabrese piccante ma cosi piccante da farti piangere senza motivo con due belle fette di galbanino.
 
Re: x Franz

la norma di comportamento n. 151 dell’associazione dottori commercialisti di Milano afferma che le spese sostenute da esercenti arti e professioni, per l’acquisto di diritti e di altri beni immateriali e quelle aventi natura pluriennale, sono integralmente deducibili nel periodo d’imposta nel corso del quale esse vengono sostenute, secondo l’ordinario criterio di cassa previsto dall’art. 50 del Tuir»
Non c'è, per tale norma, alcuna deroga al criterio di cassa.
Questo cmq contrasta con quanto affermato da una risoluzione, la 117/E del 12 aprile 2002, la quale, anche se in riferimento all’agevolabilità del software ai fini della Tremonti-bis, assimila il costo sostenuto per l’acquisto di software alle spese sostenute per i normali beni da ammortizzare del professionista, quindi non soggetto al principio di cassa ma di competenza (da dedurre in misura non superiore a un terzo).

detto questo, io detraggo per cassa.
ciao
 
Alto