<HTML>Il provvediemnto 19/4/02 non ha cambiato i termini speciali per perfezionare il ricorso presso la segreteria della commissione tributaria riguardo ai ruoli emessi dal centro di servizio.
Il citato provvedimento, tra gli altri, espone due allegati:
allegato 2 per i ruoli emessi dal CdS in materia di liquidazione delle imposte sui redditi (quello tradizionale e più diffuso);
allegato 3 per gli accertamenti parziali.
Se la tua cartella, cara Rossella, si riferisce ad un provvedimento di correzione (art 36 bis), es. imposte non versate, acconti non versati o versati in misura inferiore, errori di calcolo ecc. nulla è cambiato rispetto a quanto precedentemente previsto dalla normativa sui soppressi centri di servizio.
Pertanto: entro 60 giorni notificare il ricorso, in bollo all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate;
Se l'AdE respinge il ricorso o rimane inerte, trascorsi sei mesi ed entro due anni dalla spedizione del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio depositando in carta semplice il proprio fascicolo.
I trenta giorni invece riguardano le ipotesi previste dall'allegato 3.
ciao</HTML>