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costituzione in giudizio cartella emessa dal centro di servizio

R

rossella

Ospite
<HTML>In data 23/07/02 ho proposto ricorso avverso una cartella emessa dal Centro di Servizio di Salerno, poichè tali Uffici non esistono più il ricorso è stato notificato all'Agenzia delle Entrate preposta.
Il mio problema adesso è sapere se per la costituzione in giudizio è valido il termine dei 30gg. o dei due anni.
grazie</HTML>
 
R

renato

Ospite
<HTML>il deposito di copia conforme del ricorso, mediante consegna a mani nella Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale deve avvenire entro i 60 giorni dall'invio o deposito effettuato all'Agenzia delle Entrate.</HTML>
 
R

renato

Ospite
<HTML>
scusa----i 60 giorni sono per l'invio del ricorso all'Ufficio.
La costituzione in giudizio del ricorrente deve avvenire entro i successivi 30 giorni dall'invio del ricorso mediante deposito alla Segreteria della C.T.P.
Il riferimento è nell'art. 22 D.Lgs. n. 546/92 "costituzione in giudizio del ricorrente".
nel calcolo dei termini considera che sussiste la vacatio legis dal 01.08 al 16.09
ciao</HTML>
 
R

Rury

Ospite
<HTML>La costituzione in giudizio deve avvenire con le cecchie modalità, non prima dell'inizio del settimo mese ed entro due anni dalla data di presentazione del ricorso.
Circolare Min. N. 14 dell/1/02/2002
Ciao</HTML>
 
R

rossella

Ospite
<HTML>Facendo ulteriori ricerche ho trovato il provvedimento del 19/04/02 emesso dall'Agenzia delle Entrate dal quale si evince invece che per la costituzione in giudizio il termine è di 30gg.</HTML>
 
P

paolo-mi

Ospite
<HTML>Il provvediemnto 19/4/02 non ha cambiato i termini speciali per perfezionare il ricorso presso la segreteria della commissione tributaria riguardo ai ruoli emessi dal centro di servizio.

Il citato provvedimento, tra gli altri, espone due allegati:

allegato 2 per i ruoli emessi dal CdS in materia di liquidazione delle imposte sui redditi (quello tradizionale e più diffuso);

allegato 3 per gli accertamenti parziali.

Se la tua cartella, cara Rossella, si riferisce ad un provvedimento di correzione (art 36 bis), es. imposte non versate, acconti non versati o versati in misura inferiore, errori di calcolo ecc. nulla è cambiato rispetto a quanto precedentemente previsto dalla normativa sui soppressi centri di servizio.

Pertanto: entro 60 giorni notificare il ricorso, in bollo all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate;

Se l'AdE respinge il ricorso o rimane inerte, trascorsi sei mesi ed entro due anni dalla spedizione del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio depositando in carta semplice il proprio fascicolo.

I trenta giorni invece riguardano le ipotesi previste dall'allegato 3.

ciao</HTML>
 
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