Ciao Jo,
dici, infatti, da sempre, le stesse cose: l'atto può essere verbale e non bisogna fare niente, con l'unica variante da questo 3d, da quando, cioè, hai appreso da qualcuno che si pone anche la questione sulla presunzione di acquisto, che percorri questa strada come se una qualunque annotazione unilaterale in uno dei registri fiscali, non supportata da alcun atto che dimostri che i beni sono stati ricevuti in forza di un contratto di comodato, fosse risolutiva della questione.
E dici a me di studiare il decreto sulle presunzioni! Sei divertente!
Per non andare molto lontano, ti basterà rileggerti i tuoi interventi fatti in questi giorni in altri analoghi thread e ci illustrerai che, in alternativa all'atto di comodato registrato, consigliavi, ai fini dell'inerenza della spesa (imposte dirette ed iva) e della non operatività della presunzione di acquisto, di annotare nei registri fiscali tutti i dati richiesti dal decreto 441/1997; e se non dovessi trovarli in quelli postati in questi giorni fai le ricerche nei 3d dei precedenti anni...
Sembra di essere all'asilo, un mocciosetto a cui s'insegna a camminare e che pensa di potere correre da solo!
Tu puoi fare quello che vuoi, a nessuno gliene frega più di tanto, ma risolutiva della questione, sia sotto l'aspetto civilistico che fiscale e non solo ai fini dell'imposta di registro e della non operatività della presunzione, è la registrazione dell'atto di comodato, come consigliano illustri professionisti, oppure la stipula a mezzo scambio di corrispondenza o l'apposizione della data certa in qualunque ufficio postale.
Mi dispiace che tu debba fare la figura dell'ignor ante presuntuoso, ma se te le cerchi non te la puoi prendere con nessuno.
Ciao e buona domenica