Potrebbe trattarsi di un errore meramente formale, NON SANZIONABILE, ovvero di un errore che rispetta le seguenti condizioni:
a) non incide sulla determinazione della base imponibile, sull'imposta e sul versamento di eventuali tributi
b)non reca pregiudizio ad una eventuale attivita' di controllo.
E' l'ufficio competente che valuta se l'errore rientra in questa categoria, quindi occorrera' chiedere il loro punto di vista in materia.
Normalmente la sanzione va dal 100 al 200% dell'imposta evasa + l'imposta stessa.
Nel caso poi che manchi uno solo dei requisiti sub a) o b) si parla di errore formale che e' ravvedibile nel modo che segue: entro 30 gg. 1/8 del minimo + imposta e interessi, oppure 1/5 del minimo della sanzione + imposta + interessi entro il termine della presentazione della dich.iva relativa all'anno nel corso del quale violazione e' stata commessa.
Speriamo accettino I ipotesi...saluti