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copia ddt

A

alda

Ospite
buongiorno,
stampo i ddt in ducplice copia.
nella consegna a mezzo mittente viaggio solo con l'originale del cliente, non ho quindi la copia con firma del destinatario per avvenuta consegna.C'è sanzione? Oppure posso viaggiare anche con la mia copia e farla firmare dal cliente ? (x' mi hanno detto che una copia non deve uscire dall'azienda)
Grazie
 
Effettivamente il DDT con consegna mittente deve essere emesso solo in duplice copia e una deve necessariamente rimanere in azienda.Come provare che il cliente ha ricevuto la merce se non mi firma una copia per ricevuta?Devi partire con una terza copia timbrata "USO INTERNO AMMINISTRATIVO" che fai firmare al cliente e la alleghi all'origianale rimasto in sede....a questo punto se la fattura è composta da 4 o 5 fogli accumuli un casino di carta che non ti dico...io prima facevo così perchè mi avevano multato (si c'e' una bella multina) proprio perchè viaggiavo con due copie e una doveva rimanere in azienda...così ho accumulato carta a non finire....ora mi sono fatta furba...ho detto ai ragazzi che se li fermano ne devono far vedere solo una copia...
 
E come giustifichi in un eventuale controllo successivo la firma nella copia che hai in azienda se la consegna è avvenuta tramite mittente?
 
Il ddt non è una bolla di accompagnamento. Non deve necessariamente accompagnare la merce durante il trasporto. Non deve necessariamente essere firmato per ricevuta dal destinatario.

"2. MODALITA' DI EMISSIONE DEL DOCUMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO UNICO, COMMA 3 DEL
D.P.R. 14 AGOSTO 1996, N. 472.
I documenti di cui all'articolo unico, comma 3, del DPR 14 agosto 1996,
n. 472, devono essere emessi dagli operatori al fine di potersi avvalere della
fatturazione differita, come disciplinata dall'articolo 21, quarto comma, del
DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero per il superamento delle presunzioni di
cui all'articolo 53 dello stesso DPR n. 633 del 1972, nelle fattispecie
descritte in premessa.
A tale proposito si richiama l'attenzione sul fatto che, per la
spedizione la consegna all'altra parte, i documenti, in base alle diverse
esigenze aziendali, possono alternativamente:
- essere spediti nel giorno in cui e' iniziato il trasporto dei beni oltre
che tramite servizio postale, anche a mezzo corriere oppure tramite gli
strumenti elettronici gia' richiamati nel paragrafo 2.1 della predetta
circolare n. 225/E;
- scortare i beni durante il trasporto dal luogo di origine fino a quello di
destinazione finale.
Qualora per esigenze organizzative dell'azienda i documenti siano formati
in data antecedente a quella di consegna o spedizione dei beni, puo' tenersi
conto, ai fini della fatturazione differita, della data di formazione
risultante dal documento stesso, fermo restando l'obbligo di indicare anche la
data di consegna o spedizione.
In ordine, poi, al numero di copie da emettere per i documenti in
argomento, nel richiamarsi alle disposizioni di cui all'art. 21, quarto comma
del DPR n. 633 del 1972 ed al rispetto dei criteri di ordinata contabilita'
pare opportuno che vengano emessi almeno in duplice copia".

(CM 249/1996)
 
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