Il ddt non è una bolla di accompagnamento. Non deve necessariamente accompagnare la merce durante il trasporto. Non deve necessariamente essere firmato per ricevuta dal destinatario.
"2. MODALITA' DI EMISSIONE DEL DOCUMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO UNICO, COMMA 3 DEL
D.P.R. 14 AGOSTO 1996, N. 472.
I documenti di cui all'articolo unico, comma 3, del DPR 14 agosto 1996,
n. 472, devono essere emessi dagli operatori al fine di potersi avvalere della
fatturazione differita, come disciplinata dall'articolo 21, quarto comma, del
DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero per il superamento delle presunzioni di
cui all'articolo 53 dello stesso DPR n. 633 del 1972, nelle fattispecie
descritte in premessa.
A tale proposito si richiama l'attenzione sul fatto che, per la
spedizione la consegna all'altra parte, i documenti, in base alle diverse
esigenze aziendali, possono alternativamente:
- essere spediti nel giorno in cui e' iniziato il trasporto dei beni oltre
che tramite servizio postale, anche a mezzo corriere oppure tramite gli
strumenti elettronici gia' richiamati nel paragrafo 2.1 della predetta
circolare n. 225/E;
- scortare i beni durante il trasporto dal luogo di origine fino a quello di
destinazione finale.
Qualora per esigenze organizzative dell'azienda i documenti siano formati
in data antecedente a quella di consegna o spedizione dei beni, puo' tenersi
conto, ai fini della fatturazione differita, della data di formazione
risultante dal documento stesso, fermo restando l'obbligo di indicare anche la
data di consegna o spedizione.
In ordine, poi, al numero di copie da emettere per i documenti in
argomento, nel richiamarsi alle disposizioni di cui all'art. 21, quarto comma
del DPR n. 633 del 1972 ed al rispetto dei criteri di ordinata contabilita'
pare opportuno che vengano emessi almeno in duplice copia".
(CM 249/1996)