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Contributi inarcass

RICK48

Utente
Nel caso di professionista iscritto alla Cassa previdenza e assistenza INARCASSA nel 2008 sono stati versati i seguenti contributi minimi:

Contributo soggettivo Euro 1100
Contributo integrativo Euro 330

Il contributo integrativo è quello pari al 2% dell'importo fatturato e viene versato dai clienti al professionista che poi lo riversa alla Cassa

Se il volume d'affari fatturato è stato nel 2008 pari a 8000 euro, per cui il corrispondente contributo integrativo ammonta a Euro 160 cioè inferiore al minimo di 330.

Mi chiedo se nel rigo RP23 dell'Unico 2009 occorre riportare la somma del solo contributo soggettivo di Euro 1100, oppure a questa bisogna aggiungere la differrenza tra il contributo minimo di Euro 330 e quello effettivamente incassato di Euro 160 e cioè Euro 1270
 

RICK48

Utente
Riferimento: Contributi INARCASSA

Ma la risoluzione n.69 del 2006 per i Ragionieri non diceva una cosa diversa.....


...........Da una interpretazione sistematica delle norme di riferimento,
considerata la natura previdenziale del contributo integrativo minimo e
attesa la sua obbligatorieta', si ritiene che qualora questo sia rimasto
effettivamente a carico del contribuente (per l'intero, nel caso di volume
d'affari uguale a zero, o unicamente per quella quota differenziale che
prescinde dal volume d'affari realizzato e che non e' suscettibile di
rivalsa) sia possibile dedurlo dal reddito complessivo ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, lettera e) del Tuir...........
 

nicolin

Utente
Riferimento: Contributi inarcass

nel rigo RP23 può essere inserito il solo contributo soggettivo, il contributo integrativo non risulta deducibile in quanto pagato dal cliente e non dal professionista, è una sola partita di giro.
 

saura

Utente
Riferimento: Contributi inarcass

si è vero puoi portare in deduzione la parte a carico del professionista, chiedo scusa.
 

RICK48

Utente
Riferimento: Contributi inarcass

Ringrazio SAURA e dico a nicolin che effetivamente il contributo integrativo è una partita di giro, ma io faccio riferimento al caso in cui vi è una parte di contributo minimo che non può essere recuperato dai clienti, quando nell'anno si ha un volume di affari inferiore a quello necessario per raggiungere il minimo del contributo.
 
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