Il comma 1 del nuovo art. 41-ter del D.P.R. 600/1973 prevede che l’ufficio non può
procedere all’accertamento, in relazione ai redditi derivanti da locazione di fabbricati, se dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra: il canone di locazione risultante dal contratto, ridotto del 15%, ed il 10% del valore dell’immobile, determinato secondo le regole catastali ai fini dell’imposta di registro.
Pertanto, se il contribuente dichiara, come canone di locazione, il 10% del valore catastale dell’immobile, non incorre in alcun tipo di accertamento.
Ciò non significa che se il contribuente non dichiara il 10% del valore, sarà raggiunto da accertamento; infatti,
la norma non attribuisce valenza di presunzione legale, legittimante
l’accertamento, al 10% del valore del fabbricato.
• Il comma 2 del nuovo art. 41-ter prevede, invece, che in caso di mancata registrazione
del contratto di locazione, si presume, salvo prova contraria, l’esistenza del rapporto di locazione anche per i 4 periodi d’imposta precedenti. In tal caso, si presume che il canone di locazione risulti pari al 10% del valore del fabbricato. E’ questa una presunzione legale relativa, che legittima l’accertamento in base al 10% del valore dell’immobile.