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contratto di locazione

S

SANDRA

Ospite
a novembre ho in scadenza un contratto di locazione commerciale (scade il 6° anno)

posso sei mesi prima chidere l'aumento del canone lasciando in essere il contratto o devo comunicare, 6 mesi prima, la cessazione e stipularne uno nuovo con il nuovo importo??

vorrei fare lettera di disdetta con la condizione che se accettano l'aumento il contratto si protrae per altri 6 anni ma con il nuovo importo. e fattibile??

la mancata accettazione comporta la risoluzione del contratto
 
La durata minima della locazione è di anni 6 + 6 anni di primo rinnovo obbligatorio.

Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, il locatore può negare il rinnovo del contratto soltanto per i seguenti motivi:
Qualora il locatore intenda
a) Qualora il locatore intenda adibire l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta;
b) Qualora il locatore intenda adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di una delle attività indicate nell'articolo 27, o, se si tratta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico, all'esercizio di attività tendenti al conseguimento delle loro finalità istituzionali;
c) Qualora il locatore intenda demolire l'immobile per ricostruirlo, ovvero procedere alla sua integrale ristrutturazione o completo restauro, ovvero eseguire su di esso un intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti.
Nei casi suddetti il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono se, prima della sua esecuzione, siano scaduti i termini della licenza o della concessione e quest'ultima non sia stata nuovamente disposta;
d) ristrutturare l'immobile al fine di rendere la superficie dei locali adibiti alla vendita conforme a quanto previsto nell'articolo 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e ai relativi piani comunali, sempre che le opere da effettuarsi rendano incompatibile la permanenza del conduttore nell'immobile. Anche in tal caso il possesso della prescritta licenza o concessione è condizione per l'azione di rilascio; gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella precedente lettera c).

Il locatore può altresì negare la rinnovazione se intende esercitare personalmente nell'immobile o farvi esercitare dal coniuge o da parenti entro il secondo grado in linea retta la medesima attività del conduttore, osservate le disposizioni di cui all'art. 5 della L. 2 marzo 1963, n. 191, modificato dall'art. 4-bis del D.L. 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, nella L. 28 luglio 1967, n. 628.

Nella comunicazione deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati ai punti precedenti, sul quale la disdetta è fondata.
Se il locatore non adempie a tutte dette prescrizioni il contratto s'intende rinnovato alle medesime condizioni

Emilia
 
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