Gio.
Utente
Nella Finanziaria 2007 (art. 1, co. 1175, L. 27 dicembre 2006, n. 296) è stato introdotto il principio secondo cui, a decorrere dal 1 luglio 2007, “i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Il vigente Ccnl Edilizia Industria, firmato il 18/06/2008, nell’ambito degli indirizzi finalizzati alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di lavoro sommerso ed irregolare, disciplina l’istituto del lavoro a tempo parziale. In particolare l’articolo 78 dello stesso contratto stabilisce che “fermo restando quanto previsto dalla legge, nelle more dell'adozione dei criteri di congruità da parte delle Casse Edili le parti stabiliscono che un'impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato” (compresi anche i dipendenti con contratto part-time, purché a tempo indeterminato).
La stessa norma contrattuale dispone inoltre che: “resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa”.
Si precisa al riguardo che il limite del 3% è riferibile soltanto alle assunzioni a tempo parziale effettuate dopo l’entrata in vigore del nuovo CCNL, rimanendo esclusi dal calcolo i contratti part-time che a tale data risultino già stipulati.
Tutto ciò premesso, l’Inps, con Circolare n. 6 del 13/01/2010 (in allegato), fornisce chiarimenti in merito alla disciplina contributiva da applicare ai contratti a tempo parziale stipulati in eccedenza rispetto al limite percentuale fissato dal Ccnl.
L’Inps, in accordo col Ministero del Lavoro, ritiene che in tali casi si debba applicare l’istituto della contribuzione virtuale, che normalmente trova applicazione ove non si verifichi l'impiego del lavoratore per tutto l'orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione lavorativa non sia dovuta ad eventi ben determinati. Pertanto, per ogni rapporto part-time stipulato in violazione del citato limite, la carenza di legittimazione contrattuale alla stipula comporta l’applicazione della contribuzione virtuale, come se il rapporto non fosse a tempo parziale.
Inoltre, la stipula di contratti a tempo parziale in violazione del limite percentuale di cui sopra, costituisce inosservanza delle disposizioni contrattuali di settore e, dunque, determina l’impossibilità di accedere ai benefici contributivi con riferimento a ciascun rapporto di lavoro a tempo parziale stipulato in violazione del limite.
Qualora il personale ispettivo, all’esito di un accertamento, rilevi un superamento della citata percentuale dei lavoratori assunti con contratto part-time, dovrà procedere al recupero dei benefici contributivi eventualmente fruiti con riferimento ai lavoratori che superano detto limite percentuale, con effetto dal periodo di paga successivo alla data del superamento.
Il vigente Ccnl Edilizia Industria, firmato il 18/06/2008, nell’ambito degli indirizzi finalizzati alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di lavoro sommerso ed irregolare, disciplina l’istituto del lavoro a tempo parziale. In particolare l’articolo 78 dello stesso contratto stabilisce che “fermo restando quanto previsto dalla legge, nelle more dell'adozione dei criteri di congruità da parte delle Casse Edili le parti stabiliscono che un'impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato” (compresi anche i dipendenti con contratto part-time, purché a tempo indeterminato).
La stessa norma contrattuale dispone inoltre che: “resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa”.
Si precisa al riguardo che il limite del 3% è riferibile soltanto alle assunzioni a tempo parziale effettuate dopo l’entrata in vigore del nuovo CCNL, rimanendo esclusi dal calcolo i contratti part-time che a tale data risultino già stipulati.
Tutto ciò premesso, l’Inps, con Circolare n. 6 del 13/01/2010 (in allegato), fornisce chiarimenti in merito alla disciplina contributiva da applicare ai contratti a tempo parziale stipulati in eccedenza rispetto al limite percentuale fissato dal Ccnl.
L’Inps, in accordo col Ministero del Lavoro, ritiene che in tali casi si debba applicare l’istituto della contribuzione virtuale, che normalmente trova applicazione ove non si verifichi l'impiego del lavoratore per tutto l'orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione lavorativa non sia dovuta ad eventi ben determinati. Pertanto, per ogni rapporto part-time stipulato in violazione del citato limite, la carenza di legittimazione contrattuale alla stipula comporta l’applicazione della contribuzione virtuale, come se il rapporto non fosse a tempo parziale.
Inoltre, la stipula di contratti a tempo parziale in violazione del limite percentuale di cui sopra, costituisce inosservanza delle disposizioni contrattuali di settore e, dunque, determina l’impossibilità di accedere ai benefici contributivi con riferimento a ciascun rapporto di lavoro a tempo parziale stipulato in violazione del limite.
Qualora il personale ispettivo, all’esito di un accertamento, rilevi un superamento della citata percentuale dei lavoratori assunti con contratto part-time, dovrà procedere al recupero dei benefici contributivi eventualmente fruiti con riferimento ai lavoratori che superano detto limite percentuale, con effetto dal periodo di paga successivo alla data del superamento.