Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

CONTENZIOSO

C

COLOMBO

Ospite
<HTML>1 - AVVISO DI ACCERTAMENTO:
ILOR 1985 - IMPUGNATO L'AVVISO, VINTA IN C.T. PROV.

2 - L'UFFICIO IMPUGNA LA SENTENZA
PERSO IN C.T.REG. - SENTENZA NON IMPUGNATA DAL CONTRIBUENTE

3 - NOTIFICA DELLA CARTELLA DIC. 2001
DOMANDA:

E' POSSIBILE RICORRERE ALLA C.T. CENTRALE MOTIVANDO IL RICORSO COME INDEBITO ARRICCHIMENTO DELL'ERARIO ?

OPPURE E' SOLAMENTE IMPUGNABILE NEL GIUDIZIO DI
LEGITTIMITA' ?

GRAZIE</HTML>
 
<HTML>se capisco bene lei ha perso nel giudizio di 2°grado e la sentenza è divenuta definitiva.
Se è così, non può più ricorrere in Cassazione (la C.T.Centrale è soppressa).
Ma se la cartella che le hanno notificato contiene dei vizi, per esempio perchè manca la data di consegna dei ruoli o altro, allora può impugnarla, in Commissione Provinciale, per i suoi vizi ma non per la questione sottostante.

studio.mazzanti@tin.it</HTML>
 
<HTML>FINO AL 1996 HO FATTO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI CONGIUNTA CIN MIO MARITO TITOLARE DI UNA DITTA, MI E' ARRIVATA LA CARTELLA ESATTORIALE PER MANCATO PAGAMENTO, SONO COSTRETTA A PAGARE IO ANCHE SE I REDDITI ERANO DI MIO MARITO? HO FSTTO RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE ALLE IMPOSTE DIRETTE MA PER LORO NON RISULTO COME DEBITRICE MA MIO MARITO

SALUTI</HTML>
 
<HTML>In caso di dichiarazione congiunta vi é responsabilità solidale tra i coniugi; cioé se non paga uno deve pagare l'altro.</HTML>
 
<HTML>LA CARTELLA DI PAGAMENTO: ULTERIORI CHIARIMENTI
Esistono due diverse tipologie di cartelle:
- le cartelle che rappresentano la prima manifestazione dell’esistenza di una procedura di controllo, ovvero l’unica comunicazione che riceve il contribuente (tra questa vi é, ad esempio, la cartella emessa a seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi): Se il contribuente intende ricorrere, dovrà quindi farlo direttamente nei confronti della cartella (e del ruolo sulla cui base essa è stata predisposta);
- le cartelle che rappresentano la fase terminale di una procedura nel corso della quale il contribuente è stato informato e coinvolto anche ripetutamente.
Quando, ad esempio, vi è una verifica degli uffici dell'Agenzia delle Entrate sulla situazione contabile di un’azienda, l'imprenditore riceve, in ordine di tempo:
a) il verbale di constatazione, nel quale sono raccolte le contestazioni e gli addebiti mossi dai verbalizzanti a conclusione della verifica;
b) l’atto di accertamento vero e proprio, nel quale sono indicati i tributi e le sanzioni che l’Ufficio ha liquidato sulla base dell’esame del verbale di constatazione e degli altri elementi di valutazione in suo possesso;
c) la cartella di pagamento nella quale sono indicate le imposte iscritte a ruolo.
In questi casi il ricorso alla Commissione tributaria deve essere presentato contro l’atto di accertamento e non contro la cartella di pagamento.
Vincenzo D'Andò (Rag. Commercialista in Palermo)</HTML>
 
<HTML>Il ricorso va proposto contro l'atto di accertamento; nulla osta, invece, a presentare domanda di concordato sulla base del verbale.</HTML>
 
Alto