La tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute solo dai soggetti in contabilità ordinaria nel caso in cui a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l'ammontare dei ricavi e delle rimanenze superano rispettivamente 5.164.568,99 e 1.032.913,80 euro
I ricavi effettivi sono da ragguagliare ad anno, qualora il periodo d'imposta sia superiore o inferiore ai 12 mesi.
Emilia