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Congedo covid

Valeeeee

Utente
Buongiorno, volevo chiedere , dovrei rientrare al lavoro dalla maternità il 20/04 ma visto il momento il mio datore di lavoro mi dice che prima di rientrare devo smaltire le ferie arretrate (2019 maturate in maternità obbligatoria ) in quanto hanno messo altre persone in cassa integrazione e quindi non posso utilizzare i 15 giorni del congedo covid... funziona così veramente ??? Grazie
 

AFK

Utente
Ciao

la domanda che poni, pur nella sua semplicità diretta, non è a mio avviso di facile risposta, anche perché mancano alcuni elementi per definire in modo oggettivo la situazione.
Inoltre poni allo stesso tempo tre diverse questioni: coesistenza CIG/ferie pregresse, priorità tra utilizzo ferie/congedo straordinario e prevalenza congedo/CIG.

Premesso che esistono diverse tipologie di "CIG" (cassa integrazione guadagni) che hanno presupposti e condizioni di accesso differenti, per tutte la circolare dell'INPS nr. 47 del 28.03.2020 specifica che "Si ritiene altresì che, considerata la ratio della norma di garantire tutele omogenee tra i diversi settori, seppur sottoposte a procedimenti concessori distinti, anche per la CIGD richiesta con la causale “COVID-19 nazionale”, come per la CIGO e l’assegno ordinario, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all'accoglimento dell’istanza ", mentre in condizioni normali per la CIG in DEROGA non collegata al Covid 19 era espressamente previsto il contrario (decreto 83473/2014 del Ministero del Lavoro: "allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l’impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue"). Quindi la presenza di ferie pregresse non "cozza" formalmente con la CIG richiesta dalla tua azienda, qualunque essa sia.

Tuttavia esiste anche il DPCM dell'8 marzo 2020 che incentiva espressamente le imprese private ed anche la Pubblica Amministrazione a “promuovere […] la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e ferie fermo restando la possibilità di adottare la modalità di lavoro smartworking (cfr. art. 1, comma 1 lett. e), prima di beneficiare di altri ammortizzatori sociali. Sono in molti ad avere sollevato dubbi circa la legittimità di questo potere "unilaterale" da parte del datore di lavoro nell'utilizzare le ferie dei dipendenti e in rete, al momento, si trovano vari commenti di giuslavoristi che stanno "interpretando" le norme. Mi par di capire però che l'azienda stia pretendendo l'utilizzo solo delle ferie "vecchie" per le quali comunque esisterebbero precisi obblighi di "smaltimento" in condizioni normali (Metà del minimo di legge - 2 settimane - nell'anno di maturazione - le restanti 2 settimane nei 18 mesi successivi l’anno di maturazione - e che in condizione di continuità lavorative non possono essere monetizzate, ossia pagate). Nel caso in cui il dipendente possieda molte ferie arretrate e non riesca a mettersi d’accordo col datore riguardo al periodo in cui assentarsi, quest’ultimo può imporre comunque la fruizione delle ferie eccedenti, anche in assenza dell' "incentivo" suggerito oggi dal DPCM.
A ciò si aggiunge che per aziende di grandi dimensioni, la CIG è stata attivata con la sottoscrizione di accordi sindacali che possono prevedere specifiche modalità di fruizione di ferie e permessi residui. Occorre quindi verificare anche l'eventuale esistenza di accordi di questo tipo che vincolano i dipendenti della tua azienda.

Infine la priorità tra congedo straordinario e CIG: sebbene siano equiparabili dal punto di vista formale, tutte le aziende che ho visto applicano di default la CIG poiché, mentre il congedo prevede un'indennità è pari al 50% della retribuzione, il trattamento di cassa integrazione è pari, in generale, all’80% della retribuzione, nei limiti degli importi massimi mensili. Convenendo di più CIG, non credo che nessuno si sia posto il dubbio sulla scelta.

Chiudo quindi (e tu dirai "meno male") dicendo che per le ferie vecchie del 2019, per la metà non puoi fare molto se non usarle; per la restante metà puoi moderatamente cercare una mediazione (dico moderatamente perché potrebbero risponderti tranquillamente che le "raccomandazioni" del DPCM vanno in senso opposto, per cui l'ago della bilancia tende a loro favore), e ciò solo in assenza di accordi sindacali specifici perché in tal caso la contrattazione collettiva prevale.

Sono stata lunga, ma era importante farti capire i passaggi della questione, anche a favore di altri consulenti che potrebbero sottolineare aspetti normativi che magari a me sono sfuggiti.

Ciao
 
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