Buongiorno, le chiedo un'informazione se possibile, sono mamma di un ragazzo di 13 anni, io e mio marito per la tipologia di lavoro non possiamo aderire allo smart working, già a Marzo 2020 ho preso 15 giorni di congedo non indennizzato come previsto dal decreto Cura Italia, ora con l'entrata in vigore del nuovo decreto Rilancio il datore di lavoro mi ha comunicato che posso usufruire di questo tipo di congedo sempre non retribuito esclusivamente entro il giorno 8 Giugno, giorno in cui chiuderanno le scuole nella mia regione.
Il mio quesito è il seguente, il congedo non indennizzato per durata e giorni da fruire può essere equiparato a quello indennizzato?
Se si parla di periodo di sospensione dei servizi didattici e centri per l'infanzia il riferimento è il giorno 31 Luglio come da decreto o l'ultimo giorno di scuola?
Grazie anticipatamente Laura.
Salve, le propongo uno stralcio per quanto d'interesse ( fonte: lavorosi)
1.2. Il congedo non indennizzato
L’art. 72 del D.L. 34/2020 apporta, poi, una modifica anche al comma 6 del medesimo art. 23 del Decreto Cura Italia, che aveva introdotto, per i genitori con figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni, un congedo non indennizzato.
In particolare,
l’originario comma 6 dell’art. 23 recitava: “Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro”.
In forza dell’incipit di detta norma e dell’interpretazione fornita dall’INPS, dapprima con il Messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020 e successivamente con la Circolare n. 45 del 25 marzo 2020, la durata di detto congedo era stata equiparata a quella prevista per il congedo indennizzato di cui all’art. 23, comma 1, del D.L. 18/2020.
Il Decreto Rilancio ha, però, apportato delle importanti modifiche al comma in esame, sostituendolo con il seguente: “In aggiunta a quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno
diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro”.
A fronte del silenzio della Relazione Illustrativa al D.L. 34/2020 in merito alla misura in esame,
sorge qualche dubbio interpretativo.
In particolare - in forza della sostituzione dell’espressione “Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5” con la frase “In aggiunta a quanto previsto nei commi da 1 a 5” e delle parole “di età compresa tra i 12 e i 16 anni” con “minori di anni 16” -
sembrerebbe che il congedo di cui al comma 6 sia una misura aggiuntiva rispetto al congedo di cui al comma 1, fruibile anche dai genitori con figli di età inferiore ai 12 anni una volta terminati i 30 giorni coperti dalla retribuzione al 50%.
Se così fosse, la durata del congedo non indennizzato sarebbe pari
all’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
Sul punto, si ritiene, però, opportuno attendere
delucidazioni e chiarimenti, che – a fronte della formulazione poco chiara della norma – appaiono più che mai necessari.