Riferimento: comunicazioni black list servizi
Ti riporto a proposito quanto dice la Circolare Assonime la n. 35:
Resta fermo, comunque, come già osservato nella nostra circolare n. 3215, che le
operazioni da includere nella comunicazione sono quelle effettuate dal 1° luglio 2010, oppure, nel caso si tratti delle prestazioni di servizi individuate dall’art. 3 del decreto 5 agosto 2010, dal 1° settembre 2010, come disposto, rispettivamente, dall’art. 5 del decreto 30 marzo 2010 e dall’art. 4 del decreto 5 agosto 2010. Così, ad esempio, nel modello di comunicazione relativo al mese di luglio devono essere inserite le operazioni effettuate dal 1° luglio e registrate (anche solo in contabilità generale) nello stesso mese di luglio, ma non quelle effettuate nel mese di giugno o in mesi precedenti e registrate a luglio; nel modello relativo al mese di agosto devono essere indicate le operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio e registrate, anche solo in contabilità
generale, durante il mese di agosto.
2.2 Operazioni non soggette ad impostaIn ordine all’individuazione delle operazioni “non soggette” ad IVA da includere nella comunicazione, la circolare conferma quanto da noi osservato nella circolare n. 32, e cioè che tale categoria comprende le operazioni sulle quali l’IVA non si applica per carenza del requisito territoriale di imposizione, ma che risultano soggette agli obblighi di fatturazione e di registrazione. Si tratta, in buona sostanza, delle operazioni “non soggette” indicate al comma 6 dell’art. 21 del d.p.r. n. 633, cioè le cessioni relative a
beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale e le prestazioni di servizi rese a committenti soggetti passivi stabiliti in altro Stato comunitario. La comunicazione di queste ultime operazioni, costituisce – come abbiamo rilevato nella nostra circolare n. 32 – un’inutile duplicazione degli adempimenti, dovendo tali prestazioni essere indicate, sia pure con diverse modalità, anche negli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.
La circolare dell’Agenzia conferma17, inoltre, che con l’art. 3 del d.m. 5 agosto 2010 il nuovo obbligo è stato esteso anche alle prestazioni di servizi territorialmente non rilevanti ai fini IVA effettuate nei confronti di operatori economici stabiliti in Paesi black list o rese da tali operatori a soggetti IVA nazionali. Sebbene per tali operazioni non sia, in genere, previsto l’obbligo per gli operatori nazionali di registrare le fatture emesse o ricevute, l’esigenza di acquisire i dati relativi alle operazioni in parola per una più efficace lotta ai fenomeni di frode fiscale, ha indotto il Ministero delle finanze a comprendere le stesse fra quelle da indicare nella comunicazione.
Relativamente a tali operazioni la circolare n. 53/E18 precisa – come già osservato al precedente paragrafo 2.1 – che il momento rilevante ai fini del loro inserimento nella comunicazione è quello della registrazione dei relativi documenti, emessi o ricevuti, nelle scritture contabili obbligatorie o, in mancanza, quello del pagamento del corrispettivo.