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compensazione

G

gianluca

Ospite
<HTML>Nel 2000 ho presentato, per conto di un mio cliente, domanda di apertura di posizione Iva presso un ufficio (XXX) non competente. Lo stesso ufficio, pur avendo a disposizione la documentazione da cui emergeva l'errore, ha fornito la partita Iva ed in seguito ha concesso il nulla osta anche per il rimborso dell'Iva annuale 1999 che è stata pagata a maggio 2000, dal concessionario al mio cliente.

In seguito, il sottoscritto si è accorto dell'errore ed volendo precedere qualsiasi attività di accertamento dell'ufficio:
- aprivo con effetto retroattivo la posizione Iva sul corretto ufficio (YYY);
- chiudevo con stseeo effetto retroattivo la partita iva su XXX.
il tutto pagando le debite sanzioni.
A questo punto, l'ufficio di XXX mi chiede (informalmente, con avviso telefonico) la restituzione dell'indebita iva corrisposta al mio cliente a suo tempo, somma che il mio cliente ha nel frattempo completamente spesa. Altresì, mi viene informalmente detto, a restituzione avvenuta, l'ufficio Iva di XXX avviserebbe l'ufficio YYY dell'avvenuta restituzione al fine di procedere al pagamento dell'Iva tramite il locale (YYY) concessionario.
NON POTENDO RESTITUIRE LA SOMMA, COSA FARE? RIMANGO INERTE SPERANDO NELLA SCADENZA DEL PERIODO DI ACCERTAMENTO? COMUNQUE, A MIO GIUDIZIO, TRATTANDOSI DI UN ERRORE FORMALE NESSUNA SANZIONE E' DOVUTA (statuto del contribuente). NON ESISTE UNA LEGGE CHE OBBLIGA L'UFFICIO YYY A GIRARE LA SOMMA (che dovrebbe corrispondere al mio cliente) ALL'UFFICIO XXX, CORRESPONSABILE DELL'ERRORE NON AVENDOLO INDIVIDUATO NEL MOMENTO DELLA RICHIESTA DELLA APERTURA DELLA PARTITA IVA?

Grazie per l'aiuto</HTML>
 
<HTML>Ai sensi dell'art 40 della legge iva (per analogia) ritengo che non debbano essere ripetute le somme erogate a rimborso dall'ufficio iva incompetente.

ciao</HTML>
 
<HTML>ti ringrazio Paolopaolo-mi ha scritto:
>
> Ai sensi dell'art 40 della legge iva (per analogia)
> ritengo che non debbano essere ripetute le somme erogate a
> rimborso dall'ufficio iva incompetente.
>
> ciao</HTML>
 
<HTML>Vi sono molte buone ragioni per affermare che l'articolo 40 DPR 633/72 nella fattispecie non è invocabile.
La desistenza dell'Ufficio iva risiede in tutt'altra normativa e prassi.
Lungi da me ogni osservazione, mi limito ad affermare che le risposte date al tuo quesito non sono minimamente pertinenti.</HTML>
 
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