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Compensazione IVA

Il medesimo contribuente chiude partita IVA e ne apre un'altra due anni dopo. Il suo commercialista pone in compensazione il credito IVA relativo alla prima partita IVA e il debito IVA relativo alla seconda. Mi si dice che trattasi di indebita compensazione. Vorrei sapere su quale fondamento legislativo o giurisprudenziale poggi questa asserzione. Infatti, mi pare che nè l'art. 30, co. 2, della L. 633/72 nè l'art. 17 del D. lgs. 241/97 dicano espressamente che la compensazione o detrazione debbano avvenire nell'ambito della medesima partita IVA!

Il comma 2 dell'art. 30 della legge 633/72 dice che, in presenza di un credito IVA, il contribuente può compensare oppure chiedere rimborso. Il rimborso potrà essere chiesto in alcuni casi specifici, quelli elencati dal comma 3 (che qui non vengono in rilievo), e comunque in caso di cessazione dell'attività. Certamente, la compensazione può avvenire in linea orizzontale, giacché lo prevede espressamente l'art. 17 della legge 241/97, così come modificato dall'art. 2 lettera a del Decreto Legislativo 19 novembre 1998, n. 422. Ma in linea verticale? Nulla sembra escludere che, per l'art. 30 della legge 633/72, sia lecito compensare, essendo il contribuente tornato ad essere titolare di partita IVA.

Evidentemente, non avendo io in questa materia un quadro chiaro del tutto, c'è qualcosa che mi sfugge! Insomma, ho bisogno di capire in base a quale fondamento legislativo o giurisprudenziale non sia possibile compensare un credito e un debito IVA relativi rispettivamente a due partite IVA diverse, se il contribuente rimane il medesimo!

Chi saprà aiutarmi avrà la mia eterna riconoscenza!!! (...mica poco!!!)
 
Riferimento: Compensazione IVA

Il medesimo contribuente chiude partita IVA e ne apre un'altra due anni dopo. Il suo commercialista pone in compensazione il credito IVA relativo alla prima partita IVA e il debito IVA relativo alla seconda. Mi si dice che trattasi di indebita compensazione. Vorrei sapere su quale fondamento legislativo o giurisprudenziale poggi questa asserzione. Infatti, mi pare che nè l'art. 30, co. 2, della L. 633/72 nè l'art. 17 del D. lgs. 241/97 dicano espressamente che la compensazione o detrazione debbano avvenire nell'ambito della medesima partita IVA!

Il comma 2 dell'art. 30 della legge 633/72 dice che, in presenza di un credito IVA, il contribuente può compensare oppure chiedere rimborso. Il rimborso potrà essere chiesto in alcuni casi specifici, quelli elencati dal comma 3 (che qui non vengono in rilievo), e comunque in caso di cessazione dell'attività. Certamente, la compensazione può avvenire in linea orizzontale, giacché lo prevede espressamente l'art. 17 della legge 241/97, così come modificato dall'art. 2 lettera a del Decreto Legislativo 19 novembre 1998, n. 422. Ma in linea verticale? Nulla sembra escludere che, per l'art. 30 della legge 633/72, sia lecito compensare, essendo il contribuente tornato ad essere titolare di partita IVA.

Evidentemente, non avendo io in questa materia un quadro chiaro del tutto, c'è qualcosa che mi sfugge! Insomma, ho bisogno di capire in base a quale fondamento legislativo o giurisprudenziale non sia possibile compensare un credito e un debito IVA relativi rispettivamente a due partite IVA diverse, se il contribuente rimane il medesimo!

Chi saprà aiutarmi avrà la mia eterna riconoscenza!!! (...mica poco!!!)

Trattandosi di partite IVA diverse, è normale che il sistema dell'AE segnali che il credito da utilizzare in compensazione per la seconda partita IVA non esiste.
Anche perché penso che il credito IVA relativo alla prima partita IVA, essendo cessata l'attività, sia stato chiesto a rimborso e dunque non utilizzabile in compensazione a prescindere.
Ciao.
 
Riferimento: Compensazione IVA

La richiesta di rimborso era stata presentata e poi annullata. Ma non è questo il punto. Il punto è individuare il fondamento legislativo o giurisprudenziale in base a cui la compensazione IVA tra due partite IVA diverse non può essere fatta. Grazie, comunque, per la risposta.
 
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