F
fabio
Ospite
Egregi colleghi di forum, chiedo cortesemente come inquadrare la posizione seguente ai fini della definizione del codice attività e della tipologia di reddito prodotto. Ho un cliente che ha aperto la partita iva cod.att. 92623 (operatore sportivo indipendente) e per tale attività ha emesso nel corso dell’anno 2004 due fatture (parcelle) di vendita mentre nel 2005 la posizione iva è stata inattiva, la sua attività concerneva la guida dei cavalli e la loro istruzione. Ora ha trovato alcuni clienti dei quali ha iniziato a gestire e curare alcuni cavalli (quindi secondo me ha iniziato un’altra attività). Infatti la sua opera non si limita all’allenamento per la corsa e alla preparazione agonistica ma anche al loro mantenimento, ferratura, veterinario, medicinali. affitto dei box e quant’altro necessario.
Ritengo che l’attività ora è da configurarsi come attività commerciale/artigianale quindi di conseguenza è necessaria l’iscrizione in CCIAA (o artigiana) con relativa iscrizione Inps artigiani/commercianti.
Inoltre ho un altro dubbio per cio che concerne i premi che percepisce dall’Unire come guidatore di trotto per la partecipazione alle Tris con riepilogo mensile.
L’ art.5 del D.L. 417/92 converrito nella legge 66/92 dice che:
1. L'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), quando corrisponde i
premi indicati nell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, e la
Federazione italiana sport equestri (FISE), quando corrisponde i premi ai
partecipanti a manifestazioni sportive ippiche, devono operare all'atto del
pagamento una ritenuta alla fonte nella misura prevista dall'articolo 28,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta e' operata a titolo
d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente nei confronti dei
soggetti che esercitano le attivita' commerciali indicate nell'articolo 51
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e a titolo di imposta
nei confronti degli altri soggetti.
2. Sui contributi corrisposti all'allevatore quale incentivo dell'attivita'
allevatoria l'UNIRE deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla
fonte nella misura di cui al comma 1 con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta
e' operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente,
fermo restando che i contributi su cui la stessa afferisce concorrono a
formare il reddito complessivo del percipiente secondo i criteri della
categoria reddituale di appartenenza.
Alla luce di ciò se l’attività diventa produttiva di reddito d’impresa tali compensi devono rientrare in tale reddito, mentre fino ad adesso li ho considerati fuori in quanto soggetti a ritenuta a titolo d’imposta?
Ringraziandola anticipatamente porgo cordiali saluti Fabio
Ritengo che l’attività ora è da configurarsi come attività commerciale/artigianale quindi di conseguenza è necessaria l’iscrizione in CCIAA (o artigiana) con relativa iscrizione Inps artigiani/commercianti.
Inoltre ho un altro dubbio per cio che concerne i premi che percepisce dall’Unire come guidatore di trotto per la partecipazione alle Tris con riepilogo mensile.
L’ art.5 del D.L. 417/92 converrito nella legge 66/92 dice che:
1. L'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), quando corrisponde i
premi indicati nell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, e la
Federazione italiana sport equestri (FISE), quando corrisponde i premi ai
partecipanti a manifestazioni sportive ippiche, devono operare all'atto del
pagamento una ritenuta alla fonte nella misura prevista dall'articolo 28,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta e' operata a titolo
d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente nei confronti dei
soggetti che esercitano le attivita' commerciali indicate nell'articolo 51
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e a titolo di imposta
nei confronti degli altri soggetti.
2. Sui contributi corrisposti all'allevatore quale incentivo dell'attivita'
allevatoria l'UNIRE deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla
fonte nella misura di cui al comma 1 con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta
e' operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente,
fermo restando che i contributi su cui la stessa afferisce concorrono a
formare il reddito complessivo del percipiente secondo i criteri della
categoria reddituale di appartenenza.
Alla luce di ciò se l’attività diventa produttiva di reddito d’impresa tali compensi devono rientrare in tale reddito, mentre fino ad adesso li ho considerati fuori in quanto soggetti a ritenuta a titolo d’imposta?
Ringraziandola anticipatamente porgo cordiali saluti Fabio