Riferimento: Codice attivita' 74878
confermando la risposta di marcus, ti do un'indicazione con le aliquote in gestione separata 2006 dal sito "calderone inps", ma sottolineo la spontaneità della cortesi risposte a fronte della voglia di farlo, della gratuità e della collaborazione, buona giornata.
presumo che non sia stata dimenticanza o non voler pagare, penso che tu abbia avuto solo una posizione fiscale (partita iva) senza registro imprese, nè inail...
GESTIONE SEPARATA INPS – COLLABORATORI COORDINATI e CONTINUATIVI e LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI: con la circolare del 1° febbraio 2006, n. 11, l’Inps ha indicato la misura delle aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2006 per i soggetti alla Gestione separata, nonché del massimale contributivo 2006.
I soggetti che devono iscriversi alla Gestione separata Inps (articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335 sono i seguenti:
· i COLLABORATORI COORDINATI e CONTINUATIVI con contratto di lavoro a progetto disciplinato dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e succ. modif. Si ricorda che il contratto a progetto non è, invece, necessario con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative poste in essere dalle pubbliche amministrazioni per il proprio personale;
· gli incaricati delle vendite a domicilio;
· i LIBERI PROFESSIONISTI, vale a dire i lavoratori autonomi che esercitano la professione in modo abituale anche se non esclusivo, PRIVI di CASSA PREVIDENZIALE di CATEGORIA;
· i LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI qualora il reddito annuo derivante da tale attività SUPERI il limite di € 5.000 (art. 44, co. 2, D.L. 269/2003, conv. con modif. dalla L. 326/2003, in vigore dal 2004);
· gli associati in partecipazione che apportano lavoro (o associati d’opera).
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE per il 2006: in base all’articolo 2, co. 29, della L. 335/1995, la misura del contributo Inps dovuto dagli iscritti alla Gestione separata è stato inizialmente fissato pari al 10%. Successivamente, a partire dal 1° gennaio 1998, la misura del contributo è stata stabilita (articolo 59, co. 16, L. 449/1997) in modo differente a seconda della posizione personale previdenziale degli interessati e il comma 15 dell’articolo 59 della L. 449/1997 ha aggiunto alla contribuzione per la gestione pensionistica, a partire dal 1° gennaio 1998, un’ulteriore aliquota dello 0,50% per estendere ai soggetti interessati e senza copertura previdenziale anche la tutela della maternità e gli assegni per il nucleo familiare.
Successivamente l’aliquota contributiva per i soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria è stata più volte elevata e, dal 1° gennaio 2004, è stata fissata dall’articolo 45 del D.L. 269/2003, conv. con modif. nella L. 326/2003 in misura uguale a quella prevista per la Gestione pensionistica degli esercenti attività commerciali. Inoltre è stata stabilita un’aliquota (15%) per i pensionati titolari di pensione diretta.
Inoltre a partire dal 2005 ai soggetti (non pensionati) iscritti alla Gestione separata non assicurati ad altre forme previdenziali obbligatorie si applica la maggiorazione dello 0,20% prevista dall’articolo 59, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, fino al raggiungimento dell’aliquota pari al 19%.
Conseguentemente, ferma restando anche per il 2006 l’aliquota del 10% per i soggetti che hanno già una copertura previdenziale obbligatoria e per i titolari di pensione indiretta, le aliquote 2006 le percentuali dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione separata privi di altra copertura sono le seguenti:
r aumenta dal 18,00% al 18,20% l’aliquota contributiva complessiva applicabile sul primo scaglione di reddito pensionabile, vale a dire, per il 2006, fino a € 39.297,00;
r aumenta dal 19,00% al 19,20% l’aliquota applicabile sul secondo scaglione di reddito pensionabile, quindi per il 2005, per la quota di reddito eccedente € 39.297,00 e fino al massimale di € 85.478,00.
Ciascun lavoratore deve comunicare ai propri committenti, responsabili del pagamento del contributo e alla competente Sede dell’Inps il superamento del predetto limite di reddito.
Come già chiarito dall’Inps nella circolare n. 27/2004, rispetto ai commercianti agli iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale non sono applicabili, oltre alla maggiorazione dello 0,09%:
– la riduzione del 3%, disposta dall’articolo 1 della L. 233/1990 a favore dei collaboratori, se di età non superiore ai 21 anni, dei titolari dell’attività commerciale;
– la riduzione del 50% dei contributi, prevista dall’articolo 59, co. 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, per i commercianti titolari di pensione che hanno superato i 65 anni.
Anche per il 2006 per i pensionati iscritti alla Gestione separata continua ad applicarsi la normativa che fissa l’aliquota nella misura del:
· 15% per i titolari di pensione diretta;
· 10% per gli altri pensionati, titolari di pensione indiretta (ad es. reversibilità).
CO.CO.CO., LIBERI PROFESSIONISTI SENZA CASSA
e OCCASIONALI OLTRE € 5.000 – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE per il 2006
SOGGETTI ALIQUOTE 2006 REDDITOIMPONIBILE
I.V.S. Malattia, Maternità A., N.F. TOTALE aliquota DA oltre € FINO a €
Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria (Inps, Inpdap, ecc.) o pensionati con pensione indiretta 10% 0,00 10% 0,00 85.478
Pensionati titolari di pensione diretta 15% 0,00 15% 0,00 85.478
Non pensionati e non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria 17,70% 0,50% 18,20% 0,00 39.297
18,70% 19,20% 39.297 85.478
Le aliquote del 10%, 15%, 18,20% e 19,20% vanno applicate con riferimento ai redditi conseguiti dai collaboratori coordinati e continuativi, dai professionisti privi di cassa di categoria e dai lavoratori autonomi occasionali (con reddito oltre il limite di € 5.000) fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della L. 335/1995, pari, per l’anno 2006, a € 85.478,00.
Nella circolare n. 11/2006, l’Inps conferma che, anche con riferimento alle nuove aliquote contributive 2006, l’onere contributivo deve essere ripartito nella misura di un 2/3 a carico del committente e di 1/3 a carico del collaboratore/lavoratore.
Inoltre resta ferma la particolare quota di rivalsa prevista, nella misura del 4%, a favore dei lavoratori autonomi privi di Cassa di categoria.
DECORRENZA delle ALIQUOTE 2006: si distingue tra collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori autonomi:
Collaboratori coordinati e continuativi : poiché i redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative sono fiscalmente assimilate ai redditi di lavoro dipendente, anche per tali redditi si applica il cd. «principio di cassa allargato» di cui all’articolo 51, co. 1, secondo periodo, del D.P.R. 917/1986. In base a tale principio, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere corrisposti entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui gli stessi si riferiscono. Pertanto, con riferimento agli emolumenti erogati dai committenti entro il 12 gennaio 2006 e relativi all’anno 2005, le aliquote contributive da applicare sono quelle in vigore nel 2005, vale a dire 10%, 15% o 18,00 e 19,00% a seconda dell’esistenza o meno di diversa tutela pensionistica e di pensione diretta o indiretta.
Il versamento dei relativi contributi va effettuato entro il 16 febbraio 2006, indicando nei modelli di pagamento F24, quale periodo di riferimento, il mese di dicembre 2005 (12/2005). Eventuali, ulteriori versamenti da effettuare entro il 16 febbraio 2006, ma relativi al mese di gennaio 2006, vanno indicati separatamente, riportando quale periodo di riferimento il mese di gennaio 2006.
Lavoro autonomo: per i liberi professionisti senza Cassa di previdenza di categoria e per i lavoratori autonomi occasionali (al momento del superamento del limite di reddito annuo di € 5.000), le nuove aliquote contributive si applicano ai compensi corrisposti dal 1° gennaio 2006.
Infatti per tali soggetti si applica il «principio di cassa», vale a dire si considera il momento del pagamento del compenso (valuta della banca) indipendentemente dall’anno di riferimento della prestazione e della relativa fatturazione/emissione di nota di addebito.