Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Chiusura ufficio e licenziamento

ziotito

Utente
Ciao a tutti.
Mia moglie lavora in un'agenzia immobiliare. Il suo capo ha 2 uffici nello stesso comune e sembra che ne voglia chiudere uno, licenziando mia moglie e la sua collega. Non si tratterebbe di fallimento, perchè l'altro ufficio resterebbe.
Vorrei sapere se può farlo (credo di sì) e che cosa spetta alle 2 impiegate licenziate (quante mensilità).
Grazie mille
 
Riferimento: Chiusura ufficio e licenziamento

Ciao a tutti.
Mia moglie lavora in un'agenzia immobiliare. Il suo capo ha 2 uffici nello stesso comune e sembra che ne voglia chiudere uno, licenziando mia moglie e la sua collega. Non si tratterebbe di fallimento, perchè l'altro ufficio resterebbe.
Vorrei sapere se può farlo (credo di sì) e che cosa spetta alle 2 impiegate licenziate (quante mensilità).


Oltre il preavviso un massimo di sei mensilirà-
 
Riferimento: Chiusura ufficio e licenziamento

tieni conto che il licenziamento sarà presentato come riduzione di personale e quindi saranno i dipendenti licenziati a dover dimostrare che - per questioni di anzianità o situazione personale - il licenziamento dovrebbe riguardare eventualmente gli altri impiegati (cosa certo poco simpatica verso i colleghi), questo giusto per giustificare la richiesta di indennizzo in via amichevole ed evitare una causa di lavoro sempre sgradevole per tutti.
Ciao
Roberto
 
Riferimento: Chiusura ufficio e licenziamento

in ogni caso tutte e due dovrebbero venire licenziate...
dove si può trovare l'articolo di legge che parla del numero delle mensilità che dovranno essere corrisposte?
 
Riferimento: Chiusura ufficio e licenziamento

in ogni caso tutte e due dovrebbero venire licenziate...
dove si può trovare l'articolo di legge che parla del numero delle mensilità che dovranno essere corrisposte?

pensavo che ci fossero due persone in un ufficio e due nell'altro; se licenzia tutto il personale e non ne assume altro, dubito che possa valere la norma sotto riportata, perché la riduzione di personale in momento di crisi senza riassunzione è presentabile come giustificato motivo.
Ciao
Roberto

-----------
L'articolo 8 della legge 604/66, infatti, così dispone: “ Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro é tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro ”.
 
Alto