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cessioni estero

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marco

Ospite
<HTML>volevo sapere se è possibile vendere in esenzione iva un generatore elettrico ad un istituto di suore in italia che acquista tale generatore per donarlo ad una missione in Africa. La spedizione dovrebbe avvenire direttamente in africa.</HTML>
 
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Dott. G.B.

Ospite
<HTML>E’ possibile vendere il bene senza addebito di IVA (operazione non imponibile).
Bisogna, però, accertarsi che ricorrano i presupposti per una non imponibilità.
Non è imponibile la cessione del generatore effettuata nei confronti dell’Istituto di suore qualora il cedente nazionale provveda direttamente (o terzi su incarico del cedente), per incarico del Istituto medesimo, al trasporto o alla spedizione del bene all’estero, rientrando tale ipotesi nella previsione normativa dettata dal co 1° let. a) dell’art. 8 DPR 633/72 e successive modificazioni. Non assume rilevanza la circostanza che il cessionario nazionale non abbia la veste di soggetto di imposta dal momento che si ha la certezza del consumo del bene all’estero.
Se, invece, il bene viene ceduto direttamente all’Istituto di suore, l’operazione deve regolarmente scontare l’IVA in quanto si verifica un atto interruttivo della diretta procedura di esportazione, atto che fa sorgere una presunzione di immissione di consumo nel territorio dello Stato; a nulla rileva il fatto che poi l’Istituto provveda alla successiva esportazione del bene.

CESSIONI ALL’ESPORTAZIONE – Riferimenti normativi -
Le cessioni all’esportazione sono, essenzialmente, disciplinate dall’art. 8 del DPR 633/72.
In caso di esportazione diretta (ossia dove il cedente nazionale invia direttamente i beni al cessionario extra CEE), si ha un’operazione non imponibile art. 8 let. a.
In caso di esportazione triangolare, si avranno due operazioni non imponibili art. 8 let. a; la triangolare si ha quando C (italiano) dice ad A (italiano) di vendergli un bene e di spedirlo a B (cliente extra CEE ad es. in Giappone).
A fatturerà a C per £. 100
C fatturerà a B per £. 130 (cioè £. 100 di costo di acquisto + £. 30 di ricarica)
Però attenzione perché sia una operazione triangolare è necessario che la fatturazione intervenga tra A e C e tra C e B mentre il movimento fisico DEVE avvenire tra A e B.
Con la triangolare vi sono due operazioni non imponibili art. 8 let a DPR 633/72
1) A emette fattura a C, non imponibile IVA art. 8 let a DPR 633/72;
2) C emette fattura a B, non imponibile IVA art. 8 let. a DPR 633/72.
In caso di esportazione indiretta (dove l’acquirente extra CEE viene in Italia a prendersi le merci), si avrà un’operazione non imponibile art. 8 let. b.; pero attenzione, se l’acquirente extra CEE non sdogana le merci facendo pervenire al venditore italiano copia della fattura con il timbro della dogana entro 90 giorni, l’operazione diventa soggetta ad IVA ed il venditore italiano dovrà addebitarsi l’IVA.
In fine, l’unico caso in cui, pur essendoci i requisiti di imponibilità, si potrà vendere senza addebito di IVA è il caso in cui l'acquirente (che deve essere residente in Italia) comunichi (nel caso in cui fosse esportatore abituale così come disposto dall'art. 1 let a del D.L. 746/83), al venditore il suo intento di acquistare senza addebito di IVA. Il tutto avviene con una lettera di intento che l'acquirente deve far pervenire al venditore esonerandolo, così, da ogni responsabilità circa il mancato addebito di IVA (il venditore non dovrà verificare se l'acquirente abbia o meno i requisiti di esportatore abituale); ciò dà luogo ad un'operazione non imponibile ex art. 8 let. c DPR 633/72.
Cordiali saluti
Giancarlo Barone
(parere personale da verificare con il proprio consulente)</HTML>
 
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