Ciao,
sotto il profilo strettamente materiale è fattibile, il software adoperato dai professionisti non si blocca in tale circostanza. Sotto il profilo societario altrettanto, tranne per la responsabilità dei versamenti, ovvero: nel caso di cessione della partecipazione l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, per i versamenti ancora dovuti. Il pagamento non può essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.
In realtà il richiamo dei decimi dovrebbe avvenire entro una certa data, pena responsabilità dell' amm.re che non ha curato la prassi.