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Cessione del credito e sconto in fattura (abolito). Quali differenze?

das873

Utente
Buonasera a tutti,
la legge di bilancio 2020 ha abolito lo sconto in fattura per tutti gli interventi, tranne quelli condominiali sopra i 200 mila euro.
Se ho letto bene rimane però valida la possibilità di cessione del credito alla ditta che esegue i lavori per ogni tipo di lavoro ammesso (es: risparmio energetico).
Ecco... non ho capito la differenza tra sconto in fattura e cessione del credito.
Qualcuno mi potrebbe speigare meglio?
 

Rocco

Utente
La novità normativa introdotta la scorsa estate (art. 10 DL 34/2019 cd. "Decreto Crescita") ha modificato la disciplina della cessione del credito corrispondente alla detrazione "casa" stabilendo che per ecobonus e sismabonus il beneficio fiscale sarebbe stato goduto in forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore mentre la cessione del credito avrebbe operato solo per gli interventi di recupero edilizio mediante i quali si consegue un risparmio energetico.
Dal 2020 a seguito di quanto previsto dalla legge di bilancio appena approvata lo sconto in fattura opererà solo per i lavori e nel limite da Lei indicato mentre per tutti gli altri interventi opererà la cessione del credito.
Per il dettaglio sull'operatività dei due strumenti si rimanda al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31/07/2019.
Saluti.
 

das873

Utente
Grazie Sig. Rocco.
Ho letto il provvedimentio, ma mi rimangono alcuni dubbi:
Mi sembra di capire che se lo sconto diretto in fattura non è più previsto (tranne i rari casi di cui sopra), la fattura del fornitore sarà comunque totale. Poi se il fornitore è d'accordo il beneficiario della detrazione potrà cedergli il credito di imposta. Ho capito bene? E come si recupera la cifra ceduta? E' persa o il fornitore in qualche modo può riconoscerla al cliente? (scusate ma proprio non capisco...)
 

Rocco

Utente
Lo sconto si applica direttamente in fattura mentre la cessione del credito no ma va formalizzata tra le parti potendo il credito (anche) essere acquistato (da parte del fornitore) ad un prezzo differente dal suo valore nominale.
Saluti.
 

salvo72

Utente
@Rocco: ho sentito più volte ripetere che la cessione puo' avvenire a un controvalore diverso rispetto al ceduto, ma non trovo traccia di tale impostazione.
Il provvedimento del 19.4 dice che il credito cedibile corrisponde alla detrazione. Dice che la fattura emessa deve essere comprensiva del credito ceduto.
Quindi non capisco come si potrebbe regolarizzare una fattura che riporta un valore del credito (intero) e un incasso diverso.
La stessa legge 205/2017 parla esplicitamente di cessione 'di valore corrispondente alla detrazione'..
 

Rocco

Utente
@Rocco: ho sentito più volte ripetere che la cessione puo' avvenire a un controvalore diverso rispetto al ceduto, ma non trovo traccia di tale impostazione.
Il provvedimento del 19.4 dice che il credito cedibile corrisponde alla detrazione. Dice che la fattura emessa deve essere comprensiva del credito ceduto.
Quindi non capisco come si potrebbe regolarizzare una fattura che riporta un valore del credito (intero) e un incasso diverso.
La stessa legge 205/2017 parla esplicitamente di cessione 'di valore corrispondente alla detrazione'..
Il valore di un credito può anche divergere dal corrispettivo di cessione.
Questo però più che altro attiene all'ambito "commerciale" dell'operazione, nel senso che le parti raggiungono un accordo in tal senso.
Ad es. il credito corrispondente alla detrazione corrisponde a 100, mi metto d'accordo con il fornitore e lui me lo paga 90, ma il valore (fiscalmente rilevante) è sempre 100.
Nel contesto de quo dubito però che ciò avvenga, nel senso che sono scarse le probabilità che chi cede il credito possa incassare un corrispettivo inferiore al suo valore, ma giuridicamente è possibile.
Saluti.
 

salvo72

Utente
Io non lo trovo scritto da nessuna parte: comma 2-sexies art.14 legge 90 parla di 'cessione del corrispondente credito' (non di parte dello stesso) e anche il provvedimento del 19 aprile specifica che ciascun fornitore può entrare solo per il suo credito e non può accollarsi il credito di altri; quindi, a me pare di capire: tutto e solo il tuo, ne più ne meno.
Oltretutto, assegnare al credito un valore diverso da quello ceduto (sia in più che in meno) lascerebbe scoperta la contabilità dell'operazione (lato fornitore) con la necessità di emissione di una nota di debito/credito dal solo impatto 'finanziario'... il che è esplicitamente escluso dalla norma.
 
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