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nel caso in cui il conduttore voglia cedere la sua azienda ad un terzo acquirente deve comunicarlo al proprietario dell'immobile e quest'ultimo può opporsi a tale atto?l
grazie
Secondo l’art. 36 della legge n. 392/78 il conduttore può sublocare l’immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l’azienda, dandone comunicazione al locatore mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi per gravi motivi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
I gravi motivi che giustificano la opposizione del locatore alla sublocazione o alla cessione del contratto di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione debbono riguardare la persona del nuovo conduttore, la sua affidabilità e posizione economica ovvero il complesso della operazione progettata, con esclusione di motivi che attengano, in via immediata e diretta, alle esigenze e alla situazione del locatore. * Cass. civ., sez. III, 7 marzo 1991, n. 2386, Crugnale, Testa, Frattucchio c. Pileri.
Ai sensi dell'art. 36 della L. 27 luglio 1978, n. 392 la cessione contestuale dell'azienda consente al conduttore la cessione del contratto di locazione dell'immobile urbano, in cui è esercitata l'attività imprenditoriale, alla quale il locatore può opporsi solo per gravi motivi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ma la connessione tra azienda e locazione non esplica ulteriori effetti in epoca successiva al perfezionamento della cessione e la legge non preclude al cessionario di mutare il tipo di attività commerciale, esercitata nell'immobile, salvo gli effetti che dal mutamento possano derivare in applicazione di specifiche clausole del contratto ostative in materia. * Cass. civ., sez. III, 9 ottobre 1996, n. 8816, Azzurra Srl c. Miele.
E' configurabile un grave motivo per l'opposizione del locatore alla cessione della locazione di un immobile, adibito ad uso diverso dall'abitazione, (art. 36 legge 27 luglio 1978 n. 392) nell'insolvibilità del cessionario, presunta per i protesti di titoli cambiari emessi da una società in nome collettivo - a ristretta base sociale, di natura familiare - di cui egli è socio, perché l'autonomia patrimoniale e il beneficium excussionis (art. 2304 c.c.) costituiscono soltanto un sottile diaframma in sede recuperatoria, mentre, la corresponsabilità del cedente, non liberato, non esclude l'inaffidabilità del cessionario. * Cass. civ., sez. III, 4 marzo 1998, n. 2405, Siciliano c. Balduzzi.
Per "gravi motivi", tali da legittimare l'opposizione del locatore, con conseguente inefficacia della cessione del contratto nei confronti dello stesso, devono intendersi "ragioni di ordine economico o morale", in relazione all'interesse del locatore al corretto svolgimento del rapporto contrattuale e quindi all'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto per cui deve senz'altro ritenersi la sussistenza dei motivi de quibus in caso di mancato pagamento del canone - alla data della comunicazione della cessione di azienda e della opposizione della proprietà della stessa - sia da parte del conduttore cedente che da parte del conduttore ceduto. *Trib. civ. Milano, sez. X, 22 settembre 1988, n. 8132, Comunione beni indivisi Mezzanotte - Brioschi c. Ciba Snc.
I "gravi motivi" che possono legittimare l'opposizione del locatore alla cessione del contratto di locazione ex art. 36 della legge 392/78 non debbono essere di ordine economico (essendo anzi tali motivi irrilevanti) ma solo di ordine morale, intesi questi ultimi nella più lata espressione di qualifiche personali del nuovo imprenditore non rispettose di norme regolamentari. * Pret. civ. Bassano del Grappa, 28 giugno 1982, Tessarolo c. Vivian e Perozzo.