L'art. 86, comma 4 Tuir stabilisce che: "Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, detrminate a norma del comma due, concorrono formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, omissis, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto".
Ulteriore condizione per per usufruire della disposizione in questione è che il cedente continui ad esercitare l'attività d'impresa anche dopo l'operazione di cessione.
Il Ministero ha infatti affermato che nell'ipotesi di cessione dell'unica azienda, il venditore perde la qualifica d'imprenditore ed è preclusa la possibilità di scegliere la tassazione della plusvalenza in quote costanti perchè negli esercizi successivi quello di realizzo viene a mancare l'ambito oggettivo in cui collocare tali quote, vale a dire il reddito d'impresa.
E' possibile optare per la tassazione separata , ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera g) del Tuir se si tratta di cessione d'azienda commerciale posseduta da più di cinque anni.