Riferimento: cespiti
il riferimento normativo è costituito dal primo comma, lett. b) dell'art. 164 del TUIR che recita come segue:
Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di
trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio
di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi
redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste
nelle successive lettere a), b) e b-bis):
a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da
diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del
comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai
ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come
beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico [...];
b) nella misura del 40 per cento relativamente alle autovetture e
autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto
legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è
diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è
elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti
attività di agenzia o di rappresentanza di commercio (1). Nel caso di
esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è
ammessa, nella suddetta misura del 40 per cento (2), limitatamente ad un solo veicolo; ....